Cassazione Civile, Ordinanza n. 13401/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una società creditrice aveva ceduto prodotti software a una società debitrice, rimasta inadempiente nel pagamento del corrispettivo. Dopo il sorgere del credito, la debitrice aveva trasferito a un'altra società un ramo d'azienda per un prezzo di circa 28 mila euro. La creditrice ha quindi promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace l'atto nei suoi confronti, sostenendo che esso avesse diminuito la capienza patrimoniale della debitrice e reso più difficile il soddisfacimento coattivo del credito. La cessionaria ha resistito alla domanda. In appello la revocatoria è stata confermata, valorizzandosi l'infruttuoso tentativo di pignoramento e l'irreperibilità della debitrice. In cassazione la cessionaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il pregiudizio per il creditore doveva essere valutato solo al momento dell'atto e non alla luce di eventi successivi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse desunto la consapevolezza del pregiudizio da un unico elemento indiziario, cioè la coincidenza del rappresentante legale delle due società al momento della cessione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, presupponeva una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello: la corte di merito aveva infatti ritenuto che la cessione avesse impedito il pignoramento dei crediti ceduti e che la valutazione del pregiudizio fosse stata compiuta con riferimento al momento dell'atto, mentre l'irreperibilità della debitrice era stata considerata solo come dato emerso al momento del pignoramento. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché il fatto ignoto può essere desunto anche da un solo indizio, purché grave e preciso; inoltre la coincidenza del rappresentante legale delle due società può costituire indice della scientia damni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e degli ulteriori importi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuti.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede che il pregiudizio alle ragioni del creditore sia valutato con riferimento alla situazione esistente al momento dell'atto dispositivo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'accertamento di merito fosse conforme a tale criterio.
La conoscenza del pregiudizio o la scientia damni possono essere provate per presunzioni anche attraverso un solo indizio, se grave e preciso; non è necessaria la pluralità degli indizi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, il pregiudizio per il creditore va apprezzato in relazione agli effetti dell'atto dispositivo al momento in cui esso viene compiuto, non sulla base di eventi successivi se non come meri riscontri dell'effetto già prodotto dall'atto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di una violazione di legge, mira in realtà a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La prova della scientia damni può essere raggiunta per presunzioni anche mediante un solo elemento indiziario, purché questo sia grave e preciso; non è richiesta necessariamente la molteplicità degli indizi.
- La coincidenza della persona fisica che riveste la carica di legale rappresentante in entrambe le società coinvolte nell'atto dispositivo può costituire un indice idoneo, in astratto, a fondare la presunzione di consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
Come è indicizzato
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