Cassazione Penale, Ordinanza n. 32056/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per tentato furto in abitazione, aggravato dall'uso della violenza sulle cose e dalla recidiva. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione relativa al tentativo, nell'imputazione confermata dalla sentenza di appello.
Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto in abitazione, contestato nella forma tentata.
Richiamato quale disposizione relativa all'aggravante contestata, individuata nell'uso della violenza sulle cose.
art. 99, comma 2, nn. 1) e 2), c.p.
Richiamato quale disposizione relativa alla recidiva contestata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo interpreta nel senso che il motivo di impugnazione deve indicare specificamente gli elementi posti a fondamento della censura, così da consentire al giudice di individuare i rilievi e svolgere il proprio sindacato; la violazione di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che contesti il trattamento sanzionatorio senza indicare specificamente gli elementi della decisione impugnata posti a fondamento della censura.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione impone al ricorrente di formulare rilievi determinati e comprensibili, tali da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'errore denunciato ed esercitare il proprio sindacato.
- La presenza di una motivazione logicamente corretta nella sentenza impugnata non può essere validamente censurata mediante doglianze generiche e non confrontate con le argomentazioni della decisione.
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