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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40870/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione della sentenza di legittimità n. 8450/2020, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale. Deduceva violazione dell'art. 366 c.p.c. in relazione agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità per difetto di autosufficienza fosse stata erroneamente affermata, poiché nel ricorso erano stati riportati i passaggi essenziali di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede penale e ne era stata altresì depositata copia nel fascicolo di parte. La censura mirava quindi a qualificare come errore di fatto revocatorio la pretesa omissione di considerazione di tale documento da parte della precedente sentenza di Cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la precedente sentenza non aveva omesso per svista materiale l'esistenza di un fatto decisivo, ma aveva consapevolmente dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancato rispetto del principio di autosufficienza. In particolare, la Corte ha osservato che la semplice sintesi del contenuto della consulenza tecnica e la sua allegazione non erano sufficienti, in mancanza della trascrizione del documento rilevante. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    impone l'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non assolto dalla mera sintesi o allegazione del documento se ne è necessario il contenuto rilevante

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ammissibile solo nei limiti previsti per l'errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non in una valutazione o in una pronuncia consapevole di inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comporta, in caso di rigetto/inammissibilità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista materiale o percettiva su un fatto decisivo, risultante in modo incontestabile dagli atti, e non quando la sentenza abbia compiuto una valutazione giuridica o processuale consapevole.
  • Non integra errore revocatorio l'omessa considerazione di un documento quando la precedente declaratoria di inammissibilità sia dipesa dal mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, cioè dalla mancata trascrizione del contenuto rilevante del documento stesso.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la mera allegazione di un documento o la sua sintesi non sostituiscono la necessaria riproduzione del contenuto pertinente, se il motivo si fonda su di esso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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