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Sentenza

Sentenza n. 3647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202402989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO con divieto di accesso e intrattenimento nei luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche dalla serie A alla serie C per un anno; in appello, sentenza del TAR Liguria che ne aveva respinto l’impugnazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario del DASPO aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Liguria deducendo violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Aveva contestato la ricostruzione della Questura, sostenendo di non avere colpito con pugni il pullman della squadra ospite, ma di essersi limitato ad appoggiare le mani sulla parte anteriore del mezzo per salutare i giocatori. Aveva inoltre sostenuto che la condotta contestata e il rifiuto di fornire le generalità non integrassero i presupposti per l’adozione del DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Era stata altresì dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento in assenza di effettive ragioni d’urgenza. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo provata una condotta violenta sulle cose, potenzialmente idonea a provocare disordini tra le tifoserie, e attribuendo rilievo anche alla fuga, al rifiuto di fornire le generalità e alla successiva indicazione di generalità false. L’interessato ha proposto appello riproponendo le censure già dedotte in primo grado. Nel corso del giudizio d’appello ha poi dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione dell’appellante e dell’acquiescenza dell’Amministrazione alle relative richieste. Non ha quindi esaminato nel merito le censure riguardanti i presupposti del DASPO, la ricostruzione dei fatti, la carenza di istruttoria, il travisamento, la motivazione e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le spese della fase di merito sono state compensate in ragione dell’accordo delle parti; è rimasta ferma la statuizione di soccombenza relativa alla precedente fase cautelare, nella quale l’istanza di sospensione era stata respinta con ordinanza n. 1866/2024.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Richiamato quale fondamento normativo del provvedimento di DASPO e dei relativi presupposti, ma non interpretato nel merito dal Consiglio di Stato a causa dell’improcedibilità dell’appello.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato tra le norme la cui violazione era stata dedotta con riferimento alla motivazione del DASPO; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato con riguardo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e alla contestata insussistenza dell’urgenza; la questione non è stata esaminata dal giudice d’appello.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato tra le norme la cui violazione era stata dedotta in primo grado; la relativa censura è rimasta assorbita dall’improcedibilità.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l’improcedibilità dell’appello a fronte della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio amministrativo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi concernenti la legittimità del provvedimento impugnato.
  • Le spese della fase di merito possono essere compensate quando le parti raggiungano un accordo in tal senso e l’amministrazione vi presti acquiescenza.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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