Cassazione Penale, Sentenza n. 6864/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Fazio era stato condannato per appropriazione indebita della somma di euro 5.000 versata da Christian Marconi a titolo di caparra confirmatoria con assegno tratto su conto intestato alla madre di Marconi, Assunta Maria Leccese, parte civile. La proposta d'acquisto era condizionata all'erogazione di un mutuo che non è stato concesso; la condizione sospensiva non si è verificata e la proposta è decaduta, ma Di Fazio non ha restituito l'assegno. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) la costituzione della Leccese come parte civile avrebbe dovuto essere esclusa perché il rapporto contrattuale non la riguardava e la questione sarebbe stata già emersa in primo grado; 2) la somma trattenuta corrispondeva a prestazione professionale (mandato concluso), quindi non integra appropriazione indebita; 3) vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, sostenendo che al momento del fatto era sottoposto alla sorveglianza speciale, contrariamente a quanto ritenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la questione sulla costituzione della parte civile perché non tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., ha escluso la possibilità di riesaminare il merito probatorio richiesto dal ricorrente, confermando che la trattenuta della caparra a fini diversi dalla destinazione pattuita integra il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), e ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva, rilevando l'insufficienza di prove documentali a sostegno delle deduzioni difensive. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata rigettata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Predisposizione del rito camerale con contraddittorio scritto in funzione dell'emergenza epidemiologica; applicazione procedurale al giudizio di legittimità
La persona qualificata come 'danneggiata' è legittimata a costituirsi parte civile; la Corte ha ritenuto che Assunta Maria Leccese potesse essere parte civile in ragione della qualità di titolare del conto/beneficiaria del versamento
Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere sollevate immediatamente dopo l'accertamento della regolarità della costituzione delle parti; la mancata tempestiva eccezione produce preclusione in sede successiva, inclusa l'impugnazione
La norma sull'appropriazione indebita è stata interpretata nel senso che integra il reato la condotta di chi dispone di somme vincolate a una specifica destinazione e le destina a fini diversi; la trattenuta della caparra dal mediatore prima della conclusione dell'affare configura il reato
Norma richiamata in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione della maggiore pericolosità basata sulle pregresse condanne e ha respinto le deduzioni prive di documentazione probatoria
Stabilisce le conseguenze economiche a carico dell'inammissibile ricorrente; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e la somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La costituzione di parte civile deve essere tempestivamente contestata ai sensi dell'art. 491 c.p.p.; se non sollevata nella prima udienza dopo l'accertamento, la questione è preclusa e non può essere dedotta in appello o in cassazione
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: può valutare solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'aderenza alle fonti di prova. Richieste di rivalutazione delle prove sono inammissibili
- La trattenuta di somme affidate con vincolo di destinazione integra appropriazione indebita se l'agente le destina a fini diversi da quelli pattuiti, anche nel contesto dell'attività di intermediazione immobiliare
- Il riconoscimento della recidiva richiede adeguata istruttoria documentale; eccezioni senza supporto probatorio sono inidonee a far venir meno l'aggravante
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; la parte civile ha diritto alle spese di grado solo se ha dato un contributo effettivo e documentabile al contraddittorio, anche tramite memorie scritte
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