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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41540/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2009, emesso all’esito di un accesso presso la sede di una società in accomandita semplice, con recupero a tassazione di maggior reddito della società e dei soci. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, valorizzando la corretta tenuta della contabilità e il rispetto dello studio di settore. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Ufficio: da un lato perché l’atto di appello era stato notificato al vecchio domicilio del difensore dei contribuenti ed era stato ricevuto dal portiere, mentre il nuovo domicilio risultava già comunicato; dall’altro perché i motivi erano ritenuti non specifici. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: primo, denuncia la violazione degli artt. 156 e 331 c.p.c., sostenendo che la notificazione dell’appello fosse nulla ma sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione dei contribuenti, e non inesistente; secondo, denuncia la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello era specifico perché riproponeva le medesime argomentazioni già svolte in primo grado contro la sentenza di merito. I contribuenti resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, lamentando che l’appello dell’Ufficio non avesse censurato una pretesa autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa all’invalidità della delega di firma dell’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate su entrambi i motivi, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che la notificazione dell’appello, eseguita al vecchio domicilio del difensore, non era inesistente ma nulla e quindi sanabile; inoltre ritiene che l’appello non fosse privo di specificità, poiché la riproposizione delle stesse argomentazioni già poste a base del ricorso di primo grado soddisfa l’onere imposto dall’art. 53 d.lgs. 546/1992. Le censure incidentali sulla dedotta doppia ratio decidendi restano assorbite, dovendo il giudice di rinvio verificare se la sentenza di primo grado contenesse davvero un’autonoma ratio non impugnata oppure un mero passaggio rafforzativo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come norma processuale per denunciare la violazione di norme sulla notificazione e sulla specificità dei motivi di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo tramite costituzione della parte intimata.

  • art. 291 c.p.c.

    in caso di notificazione nulla e mancata costituzione dell’intimato, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica.

  • art. 331 c.p.c.

    è evocato nel quadro della disciplina della rinnovazione/integrazione della notificazione dell’impugnazione e della relativa sanatoria.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    l’appello tributario richiede motivi specifici, ma l’onere è soddisfatto anche mediante riproposizione delle medesime argomentazioni già svolte in primo grado contro la decisione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente come parametro della specificità dei motivi di gravame, in funzione analogica o integrativa del motivo.

  • art. 330 c.p.c.

    la notificazione effettuata nel domicilio professionale originariamente eletto, anche se successivamente mutato, può determinare nullità ma non inesistenza dell’atto.

  • art. 479 c.p.c.

    la Corte lo richiama in tema di sanatoria della nullità della notificazione del titolo esecutivo, come precedente di principio sulla conoscenza dell’atto e sulle difese del destinatario.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    il processo tributario è soggetto alle regole speciali dell’impugnazione che impongono motivi specifici, ma non richiedono motivi nuovi rispetto al primo grado.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto di appello effettuata presso il vecchio domicilio del difensore, anziché presso quello successivamente comunicato, non è necessariamente inesistente: se l’atto conserva un minimo riferimento al destinatario, la difformità integra di regola una nullità sanabile.
  • La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanata dalla costituzione della parte intimata con effetto ex tunc; se la parte non si costituisce, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo spontanea rinnovazione già intervenuta.
  • Nel processo tributario l’onere di specificità dei motivi d’appello è rispettato anche quando l’appellante ripropone le stesse argomentazioni già dedotte in primo grado e disattese, se tali argomentazioni sono dirette a censurare la decisione nella sua interezza.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello in rito impedisce la formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado; pertanto l’eventuale questione della mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi va verificata dal giudice di rinvio.
  • Ai fini della formazione del giudicato interno, rilevano solo capi autonomi sorretti da distinti presupposti di fatto e di diritto, non singoli passaggi motivazionali o argomenti meramente rafforzativi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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