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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19346/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su quattro motivi: 1) illegittimità delle intercettazioni (vizi di autorizzazione, mancanza di indispensabilità e urgenza, utilizzo in diverso procedimento); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dal Farra perché soggetto indiziato non sentito con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p.; 3) carenza dell'elemento oggettivo dell'art. 326 c.p. (le notizie rivelate non sarebbero notizie d'ufficio né segrete e non vi sarebbe stato danno rilevante); 4) erronea esclusione della lieve entità ex art. 131-bis c.p. nonostante soltanto due accessi illeciti e assenza di condotta abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: le intercettazioni sono state disposte nel nuovo procedimento aperto contro il Mastrandrea con adeguata motivazione su gravità degli indizi, necessità e urgenza; non è provato che Dal Farra fosse istigatore o indiziato tale da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni; l'art. 326 c.p. è applicabile perché le informazioni provenivano da registri protetti accessibili solo con credenziali/registrazione e talvolta pagamento; la causa di non punibilità per lieve entità è stata esclusa per il carattere ripetuto e il disvalore complessivo della condotta. Il provvedimento impone il pagamento delle spese processuali e una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter, comma 2, n. 1 c.p.

    Sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti; applicata per gli accessi non istituzionali dell'imputato all'anagrafe tributaria.

  • art. 326 c.p.

    Sanziona la rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio; la Corte interpreta la nozione facendo riferimento all'art.15 del d.P.R. n.3/1957 come modificato, includendo informazioni non liberamente divulgabili o accessibili solo tramite procedure/credenziali.

  • artt. 266-267-270 c.p.p.

    Disciplina l'intercettazione delle comunicazioni e le condizioni per autorizzazione e utilizzazione. La Corte ha ritenuto legittime le intercettazioni perché disposte nel procedimento aperto contro il Mastrandrea e motivate da gravi indizi, necessità e urgenza.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato nella doglianza in relazione alla tutela della riservatezza e alle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto che il richiamo determinasse illegittimità degli atti investigativi, atteso che le garanzie procedurali sono state rispettate.

  • art. 64 c.p.p.

    Prevede le garanzie per l'assunzione delle dichiarazioni di persone indiziate. La Corte ha ritenuto che non sia dimostrato che Dal Farra fosse indiziato o istigatore tale da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede valutazione globale e cumulativa degli elementi e può essere esclusa anche per un solo giudizio negativo (qui esclusa per ripetizione e disvalore complessivo).

  • art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (come sostituito dall'art. 28 legge 7 agosto 1990, n. 241)

    "l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso."

    Definisce il novero delle notizie d'ufficio che devono restare segrete; la Corte lo usa per interpretare il contenuto protetto dalle norme penali sulla rivelazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nel ricorso, pagamento alla cassa delle ammende (qui fissato in euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Le intercettazioni possono essere ritenute legittime anche se originate da indagini su un diverso soggetto, purché emergano elementi che giustifichino l'apertura di un nuovo procedimento e vi sia motivazione adeguata su gravità degli indizi, indispensabilità e urgenza.
  • L'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi richiede che sia provato il loro ruolo di istigatori o che fossero indiziati; l'assenza di tale prova consente l'uso delle dichiarazioni.
  • L'art. 326 c.p. tutela non solo informazioni assolutamente segrete, ma anche notizie d'ufficio la cui divulgazione sia vietata o vincolata a specifiche procedure di accesso; il fatto che un'informazione sia ottenibile con procedure formali o pagamento non esclude la sua natura protetta se l'accesso era riservato.
  • La causa di non punibilità per lieve entità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e positiva di tutte le componenti della fattispecie; la reiterazione, la trasmissione a terzi e l'entità del disvalore possono precluderne l'applicazione.
  • La scelta del rito abbreviato non implica automaticamente la rinuncia a far valere vizi degli atti probatori in sede di legittimità.
  • Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato o colpa-volo può comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali.

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