Cassazione Penale, Sentenza n. 19346/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su quattro motivi: 1) illegittimità delle intercettazioni (vizi di autorizzazione, mancanza di indispensabilità e urgenza, utilizzo in diverso procedimento); 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Dal Farra perché soggetto indiziato non sentito con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p.; 3) carenza dell'elemento oggettivo dell'art. 326 c.p. (le notizie rivelate non sarebbero notizie d'ufficio né segrete e non vi sarebbe stato danno rilevante); 4) erronea esclusione della lieve entità ex art. 131-bis c.p. nonostante soltanto due accessi illeciti e assenza di condotta abituale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: le intercettazioni sono state disposte nel nuovo procedimento aperto contro il Mastrandrea con adeguata motivazione su gravità degli indizi, necessità e urgenza; non è provato che Dal Farra fosse istigatore o indiziato tale da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni; l'art. 326 c.p. è applicabile perché le informazioni provenivano da registri protetti accessibili solo con credenziali/registrazione e talvolta pagamento; la causa di non punibilità per lieve entità è stata esclusa per il carattere ripetuto e il disvalore complessivo della condotta. Il provvedimento impone il pagamento delle spese processuali e una somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 615-ter, comma 2, n. 1 c.p.
Sanziona l'accesso abusivo a sistemi informatici protetti; applicata per gli accessi non istituzionali dell'imputato all'anagrafe tributaria.
Sanziona la rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio; la Corte interpreta la nozione facendo riferimento all'art.15 del d.P.R. n.3/1957 come modificato, includendo informazioni non liberamente divulgabili o accessibili solo tramite procedure/credenziali.
Disciplina l'intercettazione delle comunicazioni e le condizioni per autorizzazione e utilizzazione. La Corte ha ritenuto legittime le intercettazioni perché disposte nel procedimento aperto contro il Mastrandrea e motivate da gravi indizi, necessità e urgenza.
art. 15 Cost.
Richiamato nella doglianza in relazione alla tutela della riservatezza e alle intercettazioni; la Corte non ha ritenuto che il richiamo determinasse illegittimità degli atti investigativi, atteso che le garanzie procedurali sono state rispettate.
Prevede le garanzie per l'assunzione delle dichiarazioni di persone indiziate. La Corte ha ritenuto che non sia dimostrato che Dal Farra fosse indiziato o istigatore tale da rendere inutilizzabili le sue dichiarazioni.
Causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa; la Corte ha ricordato che l'applicazione richiede valutazione globale e cumulativa degli elementi e può essere esclusa anche per un solo giudizio negativo (qui esclusa per ripetizione e disvalore complessivo).
art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (come sostituito dall'art. 28 legge 7 agosto 1990, n. 241)
"l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso."
Definisce il novero delle notizie d'ufficio che devono restare segrete; la Corte lo usa per interpretare il contenuto protetto dalle norme penali sulla rivelazione.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nel ricorso, pagamento alla cassa delle ammende (qui fissato in euro 3.000,00).
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere ritenute legittime anche se originate da indagini su un diverso soggetto, purché emergano elementi che giustifichino l'apertura di un nuovo procedimento e vi sia motivazione adeguata su gravità degli indizi, indispensabilità e urgenza.
- L'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi richiede che sia provato il loro ruolo di istigatori o che fossero indiziati; l'assenza di tale prova consente l'uso delle dichiarazioni.
- L'art. 326 c.p. tutela non solo informazioni assolutamente segrete, ma anche notizie d'ufficio la cui divulgazione sia vietata o vincolata a specifiche procedure di accesso; il fatto che un'informazione sia ottenibile con procedure formali o pagamento non esclude la sua natura protetta se l'accesso era riservato.
- La causa di non punibilità per lieve entità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva e positiva di tutte le componenti della fattispecie; la reiterazione, la trasmissione a terzi e l'entità del disvalore possono precluderne l'applicazione.
- La scelta del rito abbreviato non implica automaticamente la rinuncia a far valere vizi degli atti probatori in sede di legittimità.
- Un ricorso in Cassazione manifestamente infondato o colpa-volo può comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali.
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