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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6907/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marotti era imputato della contravvenzione ex art. 650 c.p. per non aver ottemperato all'ordinanza comunale n. 4/2014 del Comune di Satriano che gli imponeva l'adozione immediata di soluzioni tecniche per mitigare le diffusione sonore e rispettare i limiti di emissione/immissione. Il ricorrente ha impugnato in cassazione sostenendo (1) che l'art. 650 c.p. non è applicabile perché la condotta è già sanzionata dall'art. 10 della legge 447/1995 e (2) che il reato è estinto per prescrizione essendo trascorso il termine massimo di cinque anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato il principio che l'art. 650 c.p. è escluso quando la violazione è già prevista da una fonte normativa generale con sanzione autonoma, ma ha riconosciuto un ambito residuale di applicazione dell'art. 650 per l'inosservanza di prescrizioni amministrative che impongono misure tecniche specifiche diverse dalle norme generali sui limiti acustici, come nel caso di ordinanza sindacale che richiedeva particolari azioni correttive all'impianto di diffusione sonora. Sulla prescrizione, la Corte ha ritenuto preclusa la sua declaratoria perché il ricorso, essendo manifestamente infondato, è inammissibile e ciò impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione necessario per rilevare cause di non punibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità; applicabile in via residuale quando l'ordinanza impone misure tecniche specifiche non coincidenti con le norme generali sui limiti di emissione sonora.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; utilizzata in primo grado per prosciogliere l'imputato.

  • legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2

    Disciplina i limiti di emissione e immissione sonora e prevede sanzioni autonome per il loro superamento; norma generale che può escludere l'applicazione dell'art. 650 quando la violazione è già sanzionata da questa legge.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la declaratoria delle cause di estinzione del reato per non punibilità; la sua applicazione è preclusa se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

  • Cass. Sez. 1, n. 43202 del 08/11/2002 (giurisprudenza)

    Principio che esclude l'applicazione dell'art. 650 quando la violazione è già prevista e sanzionata da una norma autonoma, pur riconoscendo un ambito residuale per prescrizioni tecniche specifiche.

  • Cass. Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca) (giurisprudenza)

    Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e quindi ostacola la dichiarazione di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • L'art. 650 c.p. non si applica quando la stessa condotta è già regolata e sanzionata da una norma generale; tuttavia rimane applicabile in via residuale se l'atto amministrativo impone misure tecniche specifiche diverse dalle regole generali.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, la Corte non procede a valutare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o altre cause di non punibilità.
  • La declaratoria di proscioglimento per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere pronunciata nel giudizio di merito; la cassazione, in caso di ricorso inammissibile, non riesamina tale valutazione.
  • Chi impugna deve strutturare i motivi in modo da evitare la manifesta infondatezza; in particolare quando si contesta la qualificazione normativa della fattispecie, occorre dimostrare che l'ordinanza imponeva esclusivamente obblighi già coperti da una norma sanzionatoria autonoma.
  • L'inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente, incluse le spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende.

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