Cassazione Civile, Ordinanza n. 18630/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata esposizione sommaria dei fatti, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. 2582/2018, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato preliminarmente che il ricorso era inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Il ricorso, infatti, non conteneva una sufficiente esposizione sommaria del fatto sostanziale e del fatto processuale, necessaria a consentire alla Corte di comprendere con chiarezza la vicenda e valutare le doglianze senza ricorrere ad altre fonti o agli atti, neppure alla sentenza impugnata. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sul contenuto-forma del ricorso per cassazione e sulla funzione del requisito di esposizione dei fatti.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
mancata esposizione del fatto
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità, perché la Corte deve poter comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o agli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale e va assolto in modo da rendere immediatamente comprensibile la vicenda sostanziale e processuale.
- L'inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. può essere dichiarata quando il ricorso non consenta alla Corte di cogliere il significato e la portata delle censure senza consultare fonti esterne o altri atti del fascicolo.
- La funzione del requisito di autosufficiente esposizione dei fatti non è meramente formale, ma serve a permettere il controllo di legittimità sulle doglianze proposte.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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