Cassazione Civile, Ordinanza n. 12125/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società concessionaria impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del Comune solo in parte, confermando l'assoggettamento a IMU di una spiaggia demaniale in concessione utilizzata come servizio per i clienti dell'hotel (posizionamento di ombrelloni e sdraio), per gli anni 2013, 2014 e 2015. Con il primo motivo denunciava violazione di legge, sostenendo che l'area fosse priva di autonomia funzionale e reddituale, non fosse un immobile o fabbricato accatastabile e non potesse quindi essere tassata ai fini IMU; lamentava che la CTR avesse fondato il prelievo sulla sola indispensabilità dell'area per l'attività alberghiera, senza considerare il requisito dell'autonomia reddituale. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, cioè la pretesa assenza di autonomia reddituale della spiaggia, riservata gratuitamente agli ospiti dell'albergo, priva di accesso al pubblico e di opere stabili. Il Comune resisteva con controricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque perché conforme all'orientamento che assoggetta a IMU le aree demaniali scoperte in concessione, indispensabili e funzionalmente collegate all'attività imprenditoriale, in quanto potenzialmente produttive di reddito; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, poiché la ricorrente non denunciava un vero omesso esame di fatto storico, ma contestava la valutazione giuridica e probatoria compiuta dalla CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto imponibile ai fini IMU la spiaggia demaniale in concessione utilizzata al servizio della clientela dell'hotel, in quanto area scoperta stabilmente destinata all'attività imprenditoriale e potenzialmente produttiva di reddito. Ha inoltre affermato che le censure non potevano tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove in sede di legittimità, né integravano un valido vizio di omesso esame di fatto decisivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso di specie la censura è stata ritenuta in parte inammissibile perché in realtà diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione del 2012, è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre l'omesso esame di elementi istruttori né la diversa lettura delle prove.
art. 2, comma 40, D.L. n. 262/2006
richiamato quale base normativa del presupposto impositivo invocato dalla ricorrente; la Corte ne fa applicazione in coordinamento con la disciplina IMU e con l'orientamento giurisprudenziale sulle aree demaniali scoperte in concessione.
menzionata come legge di conversione/sostituzione del riferimento normativo richiamato nel motivo di ricorso.
artt. 2, 3 e 7, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza del presupposto impositivo; la Corte afferma invece che le aree scoperte demaniali in concessione, se stabilmente e funzionalmente collegate all'attività del concessionario, sono imponibili perché autonomhe unità immobiliari potenzialmente produttive di reddito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, poiché l'apprezzamento dei fatti e la scelta delle risultanze probatorie restano riservati al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo già oggetto di discussione; non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove o la mancata adesione a una diversa tesi giuridica.
- Ai fini IMU, le aree scoperte demaniali in concessione utilizzate stabilmente e funzionalmente per l'attività imprenditoriale del concessionario sono imponibili se, per la loro concreta destinazione, sono suscettibili di costituire un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito.
- La gratuità del singolo servizio reso ai clienti non esclude di per sé la potenzialità reddituale dell'area, quando essa sia inserita in modo stabile nell'organizzazione economica dell'impresa e serva allo svolgimento dell'attività del concessionario.
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