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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31741/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale, ma la censura riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello, già disattese dal giudice di merito, ed era inoltre composta da contestazioni di mero fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era non specifico e solo apparente perché ripetitivo delle doglianze di appello e privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata; ha inoltre osservato che le censure si risolvevano in mere contestazioni fattuali, non deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    la sentenza di merito è stata confermata quanto alla responsabilità per furto aggravato; la Corte di cassazione non entra nel merito della fattispecie perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto o in contestazioni fattuali, poiché tali profili esulano dal giudizio di legittimità.
  • La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando non assolva alla funzione di critica argomentata della decisione di merito, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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