Cassazione Civile, Ordinanza n. 16405/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell'intero giudizio come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal controricorrente, con richiesta concorde di compensazione delle spese. Il provvedimento della Corte non entra nel merito delle ragioni dell'impugnazione, perché prende atto dell'intervenuta rinuncia accettata e definisce il processo in rito.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente comporta l'estinzione del processo.
- Quando le parti lo richiedano, la Corte può disporre la compensazione delle spese anche in caso di estinzione per rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale di natura sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di interpretazione estensiva.
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