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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16405/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell'intero giudizio come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura, di natura eccezionale e sanzionatoria, non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal controricorrente, con richiesta concorde di compensazione delle spese. Il provvedimento della Corte non entra nel merito delle ragioni dell'impugnazione, perché prende atto dell'intervenuta rinuncia accettata e definisce il processo in rito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte controricorrente comporta l'estinzione del processo.
  • Quando le parti lo richiedano, la Corte può disporre la compensazione delle spese anche in caso di estinzione per rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale di natura sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, senza possibilità di interpretazione estensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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