Ordinanza n. 440/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2226/2024 emessa in data 2 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 2226/2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio per l'ottemperanza della sentenza n. 2226/2024 del Tribunale di Milano. Il TAR ha rilevato d'ufficio un vizio della procura alle liti: essa è stata sottoscritta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e la relativa copia informatica è stata notificata e depositata unitamente al ricorso, ma non indica l'oggetto del giudizio, le parti resistenti, l'autorità giudiziaria adita o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione riguarda quindi l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la procura speciale debba contenere elementi sufficienti a identificare la controversia quando sia redatta su foglio separato e non incorporata materialmente nel ricorso. La previsione tecnica secondo cui la procura depositata telematicamente insieme all'atto si considera apposta in calce rileva ai fini della certificazione dell'autografia da parte del difensore, ma non elimina l'esigenza di specificità del mandato, poiché tra il documento analogico e il ricorso informatico manca una congiunzione fisica idonea a rendere presuntivamente identificabile la lite. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, poiché la procura era stata rilasciata prima dell'intervento chiarificatore dell'Adunanza Plenaria e sussistevano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, il TAR ha concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Ha assegnato al difensore un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea o un mandato difensivo con esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito dell'atto introduttivo del giudizio amministrativo e deve consentire l'individuazione della controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica adatta al processo telematico la modalità di certificazione dell'autografia, ma non determina il contenuto minimo necessario della procura speciale né esonera dall'indicazione degli elementi identificativi della lite.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente, nel caso esaminato, di superare la disciplina del processo amministrativo che configura l'esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità.
La possibilità di regolarizzazione della procura non è stata ritenuta applicabile al vizio rilevato, perché la procura deve esistere validamente al momento della proposizione del ricorso.
L'errore scusabile può essere concesso in presenza di obiettive ragioni di incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; nel caso concreto ha giustificato la concessione di un termine per depositare una procura idonea.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura speciale rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso informatico deve contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e il giudizio; il deposito telematico congiunto non supplisce automaticamente alla genericità del mandato.
- La qualificazione normativa della procura separata come procura "apposta in calce" riguarda le modalità di certificazione dell'autografia della sottoscrizione e non definisce, né elimina, il contenuto minimo della procura speciale.
- La relazione documentale che consente di ritenere assorbito il requisito di specialità della procura generica presuppone un contesto documentale unitario e una congiunzione fisica tra mandato e ricorso; tale presunzione non opera automaticamente quando il mandato è analogico e il ricorso è un documento informatico nativo.
- La carenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è normalmente sanabile mediante rinnovazione successiva, dovendo il requisito sussistere al momento della proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento della proposizione del ricorso esistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura telematica generica; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
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