Cassazione Penale, Sentenza n. 41197/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 9/7/2025 che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze volte a ottenere: (1) la restituzione nel termine per provvedere al pagamento delle accise non versate, condizione per la sospensione condizionale della pena riconosciuta con sentenza del 16/11/2022; (2) la rescissione del giudicato. Denunciava, in particolare, l'indeterminatezza del titolo esecutivo per mancata indicazione dell'ammontare delle accise nella sentenza di secondo grado, la nullità del titolo esecutivo per integrazione indebita, la violazione del diritto al contraddittorio nella revoca del beneficio, la non imputabilità della decadenza essendo l'importo comunicato dopo il termine e la mancata considerazione delle sue condizioni economiche. Ha richiamato presunte violazioni di norme penali e procedurali (art. 163 e 165 c.p., art. 175 c.p.p.) e ha chiesto la rimessione in termini e la rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse svolto le specifiche istanze necessarie: non aveva chiesto l'integrazione del titolo esecutivo presso il giudice dell'esecuzione, non aveva dedotto la natura incolpevole del mancato pagamento (anzi risultava che il 16/4/2024 aveva ricevuto la comunicazione dell'ammontare e aveva chiesto la rateizzazione), non aveva impugnato tempestivamente l'ordinanza di revoca del beneficio e non aveva provato di essere stato impedito senza sua colpa dal proporre impugnazioni. Per tali ragioni le censure sono state ritenute generiche e non idonee. Sono state pertanto respinte anche le ulteriori eccezioni presentate con memoria del 27/10/2025 come eccentriche rispetto al ricorso originario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per individuare i motivi di cassazione (lett. b, c, e); la Corte ha rilevato la genericità e la natura promiscua delle censure, da cui è derivata l'inammissibilità del ricorso
Denunciata dal ricorrente la violazione in relazione alla determinazione delle conseguenze patrimoniali del reato; dal testo non emerge accoglimento della violazione, poiché il ricorrente non ha chiesto l'integrazione del titolo né provato l'incolpevolezza dell'inadempimento
Richiamato dal ricorrente con riferimento agli effetti patrimoniali della condotta; la Corte non ha ritenuto provata la mancanza di imputabilità del mancato pagamento e non ha dunque accolto la doglianza
Citato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali; la Corte ha ritenuto irrilevanti le eccezioni non esperite con i rimedi processuali ordinari e non adeguatamente dedotte
Applicato per l'addebito delle spese e per il pagamento in favore della Cassa delle Ammende, in considerazione della colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile
Massime di principio
- Se la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme, il beneficiario deve tempestivamente chiedere l'integrazione del titolo esecutivo (o la determinazione dell'ammontare) presso il giudice competente; l'inerzia non sostituisce il sindacato della Cassazione
- Per ottenere la restituzione in termini è necessario allegare e provare la natura incolpevole dell'inadempimento; la semplice contestazione dell'indeterminatezza del quantum non è sufficiente se il destinatario ha ricevuto comunicazione dell'importo e ha compiuto atti difensivi (es. richiesta di rateazione)
- La rescissione del giudicato richiede prova di un impedimento (assenza) inefficace senza colpa alla proposizione di impugnazioni; aver invece proposto ricorso antecedentemente esclude la possibilità di sostenere di non aver potuto impugnare
- Motivi nuovi allegati successivamente sono ammissibili solo se il ricorso principale è fondato o ammissibile; se il ricorso originario è inammissibile, i nuovi motivi sono inammissibili per connessione
- Avverso provvedimenti di revoca del beneficio vanno esercitati i rimedi processuali ordinari in modo tempestivo; eccezioni procedurali (mancato contraddittorio, incompetenza, nullità del titolo esecutivo) vanno sollevate nel giudizio competente e con le forme richieste
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende); è quindi essenziale curare la completezza delle istanze e l'uso dei rimedi procedurali appropriati prima di ricorrere in Cassazione
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