Cassazione Penale, Sentenza n. 10896/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Natali: deduceva vizi procedurali per l'assenza dei requisiti essenziali della sentenza di appello (sosteneva che l'assoluzione riguardava un reato già giudicato in altro procedimento, richiamando art. 649 c.p.p. e art. 238-bis c.p.p.) e censurava l'assoluzione con formula dubitativa ex art. 530, comma 2, c.p.p. Tresca: contestava la qualificazione dell'aggravante dell'ingente quantità (ritenuta dalla corte d'appello basandosi sul dato ponderale), il mancato prevalere delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante ex art. 80 TU Stup. e deduceva un vizio di bis in idem in relazione a una precedente condanna per detenzione di 8 grammi di cocaina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Natali ha osservato che l'imputato non ha interesse a impugnare un'assoluzione "per non aver commesso il fatto" (anche se formulata ex art. 530, comma 2), ha rilevato un errore materiale nel dispositivo della sentenza di appello (l'assoluzione riguardava il capo A, art. 74 TU Stup., e non il capo C) che è stato corretto con ordinanza della Corte di appello; per questo motivo, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha omesso di condannare Natali al pagamento delle spese e della sanzione. Quanto a Tresca, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'appello sulla sussistenza dell'aggravante per ingente quantità (dato ponderale, numero di dosi ricavabili, partecipazione a importazione transnazionale), ha ritenuto corretta la valutazione di non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante e ha escluso il bis in idem rispetto alla precedente condanna per 8 grammi. Conseguentemente Tresca è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
art. 73 TU Stup. (D.P.R. 309/1990)
Norma di riferimento per i delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: la Corte ha confermato la condanna di Tresca per reati ex art. 73 valutando la rilevanza del dato ponderale e del concorso in importazione
art. 80 TU Stup. (D.P.R. 309/1990)
Prevede l'aggravante dell'ingente quantità e altre circostanze aggravanti; la Corte ha valutato correttamente la sussistenza dell'aggravante in presenza di elevato principio attivo, rilevante numero di dosi e partecipazione ad importazione
art. 74 TU Stup. (D.P.R. 309/1990)
Richiamato in relazione al capo A per il quale Natali è stato assolto; la Corte d'appello ha corretto un errore materiale del dispositivo indicando che l'assoluzione riguardava tale capo
La Corte ha affermato che l'assoluzione "per non aver commesso il fatto" resa anche ai sensi del comma 2 (formula dubitativa) non dà interesse all'imputato a proporre impugnazione in Cassazione, perché rappresenta la miglior pronuncia favorevole possibile
Richiamato dal ricorrente Natali nella contestazione relativa alla forma della sentenza e al contenuto del dispositivo; la Corte ha ritenuto comunque l'eccezione priva di rilevanza rispetto all'inammissibilità del ricorso
Menziionato dal ricorrente in ordine alla utilizzazione di una sentenza già oggetto di altro giudizio; la Corte ha considerato la questione ricondotta a un errore materiale emendato dall'ordinanza della Corte di appello
Giurisprudenza (Sezioni Unite n. 17/2000 e S.U. n. 14722/2020)
Richiamate come parametri per la quantificazione dell'"ingente quantità" e per il rapporto tra dato ponderale e numero di dosi ; la Corte di appello ha uniformato la valutazione a tali precedenti
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 49554/2018 - Buffardeci)
Richiamata dalla Cassazione per affermare che non sussiste interesse a impugnare l'assoluzione ex art. 530, comma 2
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 5579/2013)
Citata in relazione al principio secondo cui la comparazione tra aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o illogicità; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello non viziata
Massime di principio
- L'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione "per non aver commesso il fatto" (anche se formulata ex art. 530, comma 2 c.p.p.); tale pronuncia è considerata la più favorevole e non suscettibile di impugnazione utile
- Errori materiali nel dispositivo della sentenza di merito possono essere corretti con ordinanza; la presenza di un errore materiale può influire sulla decisione relativa alle spese processuali
- Per riconoscere l'aggravante dell'ingente quantità è determinante il dato ponderale e la sua traduzione in numero di dosi ricavabili; rilevano altresì elementi come la transnazionalità dell'importazione e il ruolo dell'imputato nell'organizzazione
- Il giudizio di prevalenza tra aggravanti e attenuanti richiede motivazione logica: in sede di legittimità la valutazione è sindacabile solo se manifestamente arbitraria o illogica
- Il principio di bis in idem va verificato concretamente: non basta la mera prossimità temporale o la medesima sostanza, occorre che i fatti siano sostanzialmente coincidenti
- Ricorsi manifestamente infondati in Cassazione possono comportare condanna alle spese e all'ammenda; l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso può giustificare l'esonero da tali sanzioni
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