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Sentenza

Sentenza n. 5174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202403103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi comunali di quattro istanze di condono edilizio relative a tre rimesse interrate e una cantina interrata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi di quattro istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 326/2003. I dinieghi erano motivati dall'insistenza sull'area di vincoli paesaggistici e ambientali, comprendenti un parco e una riserva naturale. In primo luogo, l'appellante ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge regionale Lazio n. 12/2004, per violazione degli artt. 3 e 117, commi 2 e 3, Cost., sostenendo che la disposizione avrebbe reso insanabili opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo. In secondo luogo, ha dedotto che il Comune si fosse limitato a richiamare l'esistenza dei vincoli senza qualificare puntualmente la tipologia degli abusi e senza verificare la conformità urbanistica delle opere. Infine, ha lamentato l'omessa considerazione delle domande di nullaosta paesaggistico postumo presentate ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 308/2004. Le amministrazioni hanno sostenuto che le opere costituissero nuovi volumi e ampliamenti, comunque preclusi al condono dalla normativa regionale, e che l'eventuale autorizzazione paesaggistica postuma avrebbe rilevanza soltanto penale, senza incidere sul condono edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato palesemente non fondata e inammissibile la questione di legittimità costituzionale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 181/2021, ha ritenuto legittimo che la Regione disciplini il condono in senso più restrittivo nell'ambito del governo del territorio e che la condonabilità sia valutata alla luce dei vincoli vigenti al momento della domanda, anche se sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell'abuso. Ha invece accolto l'appello quanto alle censure relative all'istruttoria. L'intervento abusivo non poteva essere valutato mediante una parcellizzazione delle singole opere, ma doveva essere considerato nella sua complessiva funzionalizzazione e nel suo impatto territoriale. Tuttavia, il Comune avrebbe dovuto verificare preliminarmente la riduzione di volumetria derivante dalla demolizione dell'autorimessa preesistente e scomputarla dalla volumetria dei tre nuovi box interrati, al fine di accertare l'eventuale condonabilità totale o parziale delle opere. La stessa verifica doveva riguardare la cantina interrata, avente natura pertinenziale e volumetria meramente tecnica. Il diniego poteva ritenersi legittimo soltanto all'esito di una compiuta istruttoria sull'eventuale eccedenza volumetrica residua oppure sulla concreta lesione dei valori paesaggistici, anche alla luce delle domande di nullaosta paesaggistico postumo. Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, accolto i ricorsi di primo grado, annullato gli atti comunali impugnati e imposto al Comune di rinnovare la valutazione delle domande di condono svolgendo gli approfondimenti istruttori indicati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    insanabilità delle opere ricadenti in area vincolata

    La disposizione regionale può restringere l'ambito applicativo del condono statale e considera i vincoli di tutela vigenti al momento della domanda di condono, anche se successivi alla realizzazione dell'opera.

  • artt. 3 e 117, commi 2 e 3, Cost.

    Sono stati indicati come parametri della questione di legittimità costituzionale, ritenuta dal Consiglio di Stato palesemente non fondata e inammissibile.

  • legge n. 47/1985

    Richiamata quale disciplina del precedente condono edilizio relativo alla difformità esecutiva dell'autorimessa.

  • legge n. 326/2003

    Costituisce la base normativa delle quattro istanze di condono edilizio respinte dal Comune.

  • art. 1, comma 39, legge n. 308/2004

    Le domande di nullaosta paesaggistico postumo presentate ai sensi della disposizione avrebbero dovuto essere considerate nell'istruttoria sulla condonabilità delle opere.

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato in relazione alla presenza di beni paesaggistici sull'area interessata dagli interventi.

  • sentenza Corte costituzionale 7 luglio 2021, n. 181

    Riconosce la legittimità della disciplina regionale del Lazio più restrittiva rispetto al condono statale e della rilevanza dei vincoli vigenti al momento della domanda di condono.

Massime di principio

  • Nel giudizio di condonabilità edilizia devono trovare applicazione i vincoli territoriali e paesaggistici vigenti al momento della domanda, anche quando siano stati imposti dopo la realizzazione dell'abuso; tale applicazione non costituisce retroattività vietata, perché il condono comporta una nuova e straordinaria valutazione dell'opera alla luce della disciplina vigente.
  • La normativa regionale può restringere, nell'ambito della competenza legislativa sul governo del territorio, l'ambito applicativo di un condono edilizio previsto dalla legge statale, prevedendo l'insanabilità di determinate opere ricadenti in aree vincolate.
  • Ai fini del condono, un intervento edilizio abusivo deve essere valutato nella sua complessiva funzionalizzazione e nel suo impatto sul territorio, senza parcellizzare opere tra loro unitariamente collegate.
  • Quando opere nuove sostituiscono o compensano volumetrie preesistenti successivamente demolite, l'amministrazione deve verificare la volumetria effettivamente residua mediante il computo della volumetria eliminata e di quella realizzata; il diniego non può fondarsi sul solo rilievo astratto dell'esistenza di nuovi volumi.
  • In presenza di opere pertinenziali interrate e di domande di nullaosta paesaggistico postumo, il diniego di condono richiede una compiuta istruttoria sull'eventuale eccedenza volumetrica e sulla concreta lesione dei valori paesaggistici tutelati; la mera esistenza del vincolo non esaurisce la valutazione amministrativa quando la disciplina regionale consenta l'esame dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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