Cassazione Penale, Ordinanza n. 16130/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato la detenzione domiciliare che gli era stata applicata e sospesa provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca sarebbe stata fondata in modo decisivo su presunte violazioni delle prescrizioni, che a suo dire erano state tutte giustificate, senza una concreta valutazione della gravità degli addebiti e senza considerare la sua partecipazione a un percorso di sostegno psicologico e terapeutico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 47-ter, sesto comma, ord. pen., valorizzando non solo l'allontanamento non consentito dall'abitazione, ma anche una pluralità di ulteriori condotte reiterate e gravi, incompatibili nel loro insieme con la prosecuzione della misura. Le doglianze difensive sono state qualificate come mera critica di merito alla valutazione del giudice di sorveglianza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, sesto comma, ord. pen.
la detenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure
La revoca della detenzione domiciliare è legittima quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti complessivamente incompatibile con la prosecuzione della misura.
Richiamato solo indirettamente nel riferimento al "reato di evasione contestatogli".
Massime di principio
- La detenzione domiciliare può essere revocata quando il comportamento del beneficiario, valutato complessivamente, sia incompatibile con la prosecuzione della misura, anche in presenza di singoli episodi già giustificati o isolatamente considerati non decisivi.
- Ai fini della revoca non è necessario attendere la definizione del procedimento per evasione, potendo il giudice di sorveglianza valorizzare ripetute e accertate violazioni delle prescrizioni, specie se consistenti in allontanamenti ingiustificati dal luogo di detenzione.
- Quando la decisione di sorveglianza è sorretta da una valutazione globale di reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni, le deduzioni difensive che mirano soltanto a contrapporre una diversa lettura del materiale fattuale integrano una censura di merito e non un vizio deducibile in cassazione.
Come è indicizzato
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