Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la confisca disposta ex art. 19 d.lgs. 231/2001 applicata con la sentenza di patteggiamento: si lamentava che la misura non era stata previamente concordata e che il valore confiscato era stato determinato in modo arbitrario e imprevedibile, basandosi su documenti prodotti dall'amministratore per fini diversi. Si sosteneva inoltre che la confisca doveva riguardare il solo "profitto netto" e che l'ente fosse estraneo al reato e dunque non assoggettabile alla misura ablativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 19 d.lgs. 231/2001 puo' essere disposta anche se non è stata oggetto del previo accordo di patteggiamento, e che quando la confisca non è stata concordata il ricorso per cassazione è ammissibile secondo i criteri generali dell'art. 606, comma 1, c.p.p. Tuttavia la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di illegittimità, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della quantificazione: il giudice aveva valorizzato documenti prodotti dall'amministratore indicativi dei costi e quindi idonei a determinare il "profitto" confiscabile. Inoltre il rilievo di presunta buona fede/estraneità dell'ente è stato ritenuto infondato, atteso che l'ente stesso era stato indagato e poi condannato ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per omissione dei modelli di prevenzione.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19
La confisca prevista dall'art. 19 è obbligatoria e può essere applicata anche se non è stata previamente concordata nel patteggiamento
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 63, comma 2
menziona la riduzione concordata nel patteggiamento riferendosi alla sanzione interdittiva e a quella pecuniaria, tacendo sulla confisca
La norma disciplina la riduzione concordata delle sanzioni per l'ente in sede di patteggiamento ma non esclude l'applicabilità della confisca anche quando non prevista nell'accordo
cod. proc. pen., artt. 444 e ss.
Norme sul patteggiamento; il ricorso ha impugnato la sentenza resa ai sensi di tali disposizioni
cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis
Limita il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) quando la misura patrimoniale o di sicurezza ha formato oggetto dell'accordo
cod. proc. pen., art. 606, comma 1
Stabilisce i generali motivi di ricorso per cassazione; si applica quando la confisca non è stata concordata e dunque è consentito un sindacato più ampio sulla legittimità della decisione
Cass. Sez. U., n. 21368/2019 (Savin)
Ha chiarito che se una misura patrimoniale o di sicurezza non ha formato oggetto dell'accordo di patteggiamento il ricorso in cassazione è ammissibile secondo i criteri generali, mitigando l'interpretazione più restrittiva precedente
Cass. Sez. 6, n. 52205/2018 (Diaverum) e Cass. Sez. U. n. 26654/2008 (Fisia Impianti)
Giurisprudenza richiamata sul carattere sanzionatorio della confisca e sul principio che la confisca deve riguardare il profitto netto, non il prodotto del reato; tuttavia il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito salvo errori macroscopici
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 19 d.lgs. 231/2001 è obbligatoria e può essere ordinata anche se non è stata inserita nel patteggiamento.
- Se la confisca è stata concordata nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se non è stata concordata, è ammesso il ricorso secondo i criteri generali dell'art. 606, comma 1, c.p.p.
- Il controllo della Corte di legittimità sulla quantificazione della confisca non entra nel merito della valutazione compiuta dal giudice di merito, salvo la presenza di illegittimità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione o di un errore macroscopico.
- La confisca deve avere a oggetto il profitto netto del reato; tuttavia il giudice può utilizzare anche documenti prodotti dall'imputato per finalità diverse se ritenuti idonei a determinare il profitto.
- Un ente che è stato indagato e condannato ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per omissione dei modelli di organizzazione non può agevolmente invocare lo status di terzo estraneo per sottrarsi alla misura ablativa senza adeguata motivazione.
- Per ridurre il rischio di misure ablative impreviste, gli enti dovrebbero predisporre e mantenere aggiornati modelli di organizzazione, gestione e controllo efficaci e documentazione idonea a dimostrare la diligenza richiesta.
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