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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18652/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la confisca disposta ex art. 19 d.lgs. 231/2001 applicata con la sentenza di patteggiamento: si lamentava che la misura non era stata previamente concordata e che il valore confiscato era stato determinato in modo arbitrario e imprevedibile, basandosi su documenti prodotti dall'amministratore per fini diversi. Si sosteneva inoltre che la confisca doveva riguardare il solo "profitto netto" e che l'ente fosse estraneo al reato e dunque non assoggettabile alla misura ablativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la confisca obbligatoria prevista dall'art. 19 d.lgs. 231/2001 puo' essere disposta anche se non è stata oggetto del previo accordo di patteggiamento, e che quando la confisca non è stata concordata il ricorso per cassazione è ammissibile secondo i criteri generali dell'art. 606, comma 1, c.p.p. Tuttavia la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi di illegittimità, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della quantificazione: il giudice aveva valorizzato documenti prodotti dall'amministratore indicativi dei costi e quindi idonei a determinare il "profitto" confiscabile. Inoltre il rilievo di presunta buona fede/estraneità dell'ente è stato ritenuto infondato, atteso che l'ente stesso era stato indagato e poi condannato ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per omissione dei modelli di prevenzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19

    La confisca prevista dall'art. 19 è obbligatoria e può essere applicata anche se non è stata previamente concordata nel patteggiamento

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 63, comma 2

    menziona la riduzione concordata nel patteggiamento riferendosi alla sanzione interdittiva e a quella pecuniaria, tacendo sulla confisca

    La norma disciplina la riduzione concordata delle sanzioni per l'ente in sede di patteggiamento ma non esclude l'applicabilità della confisca anche quando non prevista nell'accordo

  • cod. proc. pen., artt. 444 e ss.

    Norme sul patteggiamento; il ricorso ha impugnato la sentenza resa ai sensi di tali disposizioni

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis

    Limita il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi indicate (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) quando la misura patrimoniale o di sicurezza ha formato oggetto dell'accordo

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1

    Stabilisce i generali motivi di ricorso per cassazione; si applica quando la confisca non è stata concordata e dunque è consentito un sindacato più ampio sulla legittimità della decisione

  • Cass. Sez. U., n. 21368/2019 (Savin)

    Ha chiarito che se una misura patrimoniale o di sicurezza non ha formato oggetto dell'accordo di patteggiamento il ricorso in cassazione è ammissibile secondo i criteri generali, mitigando l'interpretazione più restrittiva precedente

  • Cass. Sez. 6, n. 52205/2018 (Diaverum) e Cass. Sez. U. n. 26654/2008 (Fisia Impianti)

    Giurisprudenza richiamata sul carattere sanzionatorio della confisca e sul principio che la confisca deve riguardare il profitto netto, non il prodotto del reato; tuttavia il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito salvo errori macroscopici

Massime di principio

  • La confisca prevista dall'art. 19 d.lgs. 231/2001 è obbligatoria e può essere ordinata anche se non è stata inserita nel patteggiamento.
  • Se la confisca è stata concordata nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se non è stata concordata, è ammesso il ricorso secondo i criteri generali dell'art. 606, comma 1, c.p.p.
  • Il controllo della Corte di legittimità sulla quantificazione della confisca non entra nel merito della valutazione compiuta dal giudice di merito, salvo la presenza di illegittimità, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione o di un errore macroscopico.
  • La confisca deve avere a oggetto il profitto netto del reato; tuttavia il giudice può utilizzare anche documenti prodotti dall'imputato per finalità diverse se ritenuti idonei a determinare il profitto.
  • Un ente che è stato indagato e condannato ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 per omissione dei modelli di organizzazione non può agevolmente invocare lo status di terzo estraneo per sottrarsi alla misura ablativa senza adeguata motivazione.
  • Per ridurre il rischio di misure ablative impreviste, gli enti dovrebbero predisporre e mantenere aggiornati modelli di organizzazione, gestione e controllo efficaci e documentazione idonea a dimostrare la diligenza richiesta.

Testo integrale

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