Cassazione Penale, Ordinanza n. 32813/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati contestati. L'unico motivo dedotto censurava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, con richiamo agli artt. 192, 546 e 603 c.p.p. e agli artt. 337 e 648 c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse viziata sul piano probatorio e motivazionale. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente fattuali, quindi non deducibili in sede di legittimità, e comunque costituivano una mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione puntuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, operazione preclusa in cassazione, e che inoltre la doglianza fosse aspecifica perché sostanzialmente reiterativa dei motivi d'appello già respinti dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale/probatoria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità di doglianze di fatto in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la censura viene ritenuta non deducibile perché sostanzialmente fattuale e riproduttiva di questioni già esaminate.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non affronta un autonomo tema istruttorio, ma reputa la doglianza inammissibile poiché diretta a contestare il merito della decisione.
Norma penale evocata nel ricorso tra quelle poste a fondamento della responsabilità, senza specifica elaborazione da parte della Corte.
Norma penale evocata nel ricorso tra quelle poste a fondamento della responsabilità, senza specifica elaborazione da parte della Corte.
Applicato nella parte finale per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la semplice riproposizione dei motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con la motivazione di secondo grado, rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- Quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, non illogica e priva di manifeste contraddizioni, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.
- La contestazione della responsabilità fondata sull'apprezzamento del riconoscimento dell'imputato e sull'assenza di giustificazioni per il possesso del bene proveniente da reato integra una questione di merito non riesaminabile in cassazione se proposta come critica meramente fattuale.
Come è indicizzato
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