Cassazione Penale, Ordinanza n. 09687/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in rito abbreviato dal Tribunale e poi con sentenza confermata in appello per detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva motivato il rigetto dell'istanza difensiva valorizzando la tipologia della sostanza ceduta e detenuta illecitamente, indicata come eroina, il fatto che parte della sostanza fosse stata gettata nel water ed eliminata, nonché l'uso di bagni pubblici del centro storico come base logistica dell'attività di spaccio. In cassazione la censura è stata ritenuta una mera richiesta di rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sorretta da argomentazioni razionali, mentre la doglianza difensiva tendeva a contrapporre una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità, ritenuta integrata nel caso concreto.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito attraverso la mera contrapposizione di apprezzamenti fattuali differenti rispetto a quelli già compiuti dai giudici di merito.
- La doglianza relativa alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale e non manifestamente illogica.
- Ai fini della valutazione della pena e delle attenuanti generiche possono essere valorizzati elementi concreti quali la natura della sostanza stupefacente, le modalità della detenzione/cessione e il contesto operativo dell'attività illecita.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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