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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2623/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente contestava la valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione del Tribunale si è limitata a richiamare il numero e la non occasionalità delle condotte (protratta attività criminosa) senza dimostrare il perdurante contributo fornito da Troise dopo un precedente periodo detentivo; inoltre evidenziava il reinserimento lavorativo successivo al precedente arresto (23/04/2020) e che i fatti oggetto del procedimento sono antecedenti a quell'arresto, rendendo non attuale il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha confermato l'esistenza di gravi indizi e la fondatezza del pericolo di reiterazione in relazione alla natura, alla molteplicità e alla prossimità temporale degli episodi di spaccio e all'attività di coltivazione svolta dall'indagato. Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura cautelare: ha rilevato una lacuna argomentativa nella motivazione circa l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico rispetto alla custodia in carcere. In mancanza di specifiche ragioni concrete (es. rischio di sottrazione al controllo, collegamenti persistenti con altri soggetti) il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché le misure meno afflittive sarebbero risultate insufficienti. Conseguentemente la Corte ha annullato la parte impugnata e ha rinviato al Tribunale del Riesame di Napoli per nuovo giudizio sulla scelta della misura (art. 309, comma 7 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73

    Norma che punisce i reati relativi alla produzione, traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte ne riconosce l'applicazione rispetto ai capi contestati (coltivazione e spaccio).

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 73, comma 5

    Riferimento al precedente inquadramento penale dei fatti che hanno portato all'arresto del 23/04/2020; utile per valutare la vicenda personale dell'imputato ma non decisivo in assenza di aggiornati elementi sul rischio attuale di reiterazione.

  • Codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Stabilisce il principio secondo cui la custodia cautelare in carcere va disposta solo quando altre misure coercitive o interdittive, anche cumulative, risultino inadeguate.

  • Codice di procedura penale - art. 275, comma 3-bis

    art. 275, comma 3-bis c.p.p.

    Impone al giudice che dispone la custodia cautelare di indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei gli arresti domiciliari con controllo elettronico nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale - art. 275-bis

    Regola le procedure di controllo elettronico a distanza per i detenuti; richiamata come misura alternativa alla custodia in carcere.

  • Codice di procedura penale - art. 274, lett. c)

    art. 274, lett. c) c.p.p.

    Indica le esigenze cautelari di prevenzione (pericolo di reiterazione) che giustificano l'applicazione di misure personali.

  • Codice di procedura penale - art. 309, comma 7

    Prevede la competenza per il nuovo giudizio di riesame dopo annullamento dell'ordinanza; normato il rinvio al Tribunale competente.

  • Decreto legge n. 137 del 2020 - art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero; disciplina procedurale richiamata per il deposito delle conclusioni in Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (massima)

    Cass. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Rv. 271686

    Precedente che afferma l'obbligo del giudice di spiegare, con giudizio prognostico fondato su elementi specifici, perché gli arresti domiciliari sono inidonei a prevenire la sottrazione al controllo e la reiterazione del reato.

Massime di principio

  • La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (pericolo di reiterazione) e la scelta della misura cautelare sono distinte: anche se sussistono indizi gravi, il giudice deve motivare specificamente perché misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico) sono inadeguate rispetto alla custodia in carcere.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente la "prolungata" o "numerosa" attività delinquenziale: la decisione di applicare la misura carceraria richiede un giudizio prognostico concreto e documentato (es. rischio di sottrazione al controllo, persistenti legami criminali, impossibilità di controllo del domicilio).
  • La presenza di un domicilio certo e la prova di un precedente rispetto delle misure (es. positivo comportamento durante arresti domiciliari precedenti) sono elementi a favore dell'applicabilità delle misure meno afflittive e devono essere considerati e motivati dal giudice se si esclude la loro idoneità.
  • La circostanza che i fatti contestati siano antecedenti a un precedente arresto riduce l'automaticità della valutazione del pericolo attuale di recidiva: occorrono elementi che colleghino concretamente il passato comportamentale al rischio presente.
  • Il giudice deve esplicitare, caso per caso, perché il controllo elettronico non sarebbe idoneo a prevenire la reiterazione o l'evasione; la mancanza di tale argomentazione determina, in sede di impugnazione, l'annullamento della scelta della misura e il rinvio per nuovo esame.
  • La cumulabilità di misure meno afflittive deve essere valutata prima di disporre la custodia in carcere: il criterio della gradualità delle misure cautelari è vincolante.

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