Cassazione Civile, Ordinanza n. 18683/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava diversi avvisi di accertamento relativi all’imposta di pubblicità per l’anno 2005, emessi per omessi pagamenti connessi all’installazione di mezzi pubblicitari. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva già rigettato l’appello della contribuente confermando la legittimità della pretesa fiscale. In Cassazione la società proponeva ricorso affidato a sette motivi, ma il testo dell’ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte decide in via preliminare sull’ammissibilità del ricorso. Il Comune intimato non si costituiva. La Corte rileva che il ricorso per cassazione, soggetto al termine lungo annuale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla L. n. 69/2009, era stato notificato l’ultimo giorno utile, ma la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario; la ricorrente, una volta appreso l’esito negativo, non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio entro il termine di trenta giorni né entro un termine ragionevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell’esito negativo della notificazione per causa non imputabile alla notificante, fosse necessario riattivare con immediatezza il processo notificatorio secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite; poiché ciò non è avvenuto, il ricorso non ha potuto produrre effetti utili. Nessuna pronuncia sulle spese, perché Roma Capitale non si è costituita. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine "lungo" annuale; nuova versione di sei mesi per i giudizi pendenti dopo il 4 luglio 2009
per il giudizio in esame si applica il termine annuale previgente, con computo della sospensione feriale, perché il processo era pendente prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. n. 69/2009.
limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.
in caso di notifica andata a vuoto per causa non imputabile al notificante, il processo notificatorio deve essere riattivato senza superare il limite temporale individuato dalla giurisprudenza in relazione ai termini di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto di impugnazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo, una volta acquisita conoscenza dell’esito negativo, deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque in un tempo compatibile con il rispetto dei termini di impugnazione, secondo il parametro elaborato dalle Sezioni Unite.
- L’inerzia del notificante dopo l’esito infruttuoso della notifica determina la perdita degli effetti della richiesta originaria e rende inammissibile l’impugnazione, anche se la prima richiesta di notifica era stata tempestiva.
- Nel regime previgente dell’art. 327 c.p.c., il termine lungo annuale continua ad applicarsi ai giudizi pendenti prima dell’entrata in vigore della L. n. 69/2009, con applicazione della sospensione dei termini feriali.
- La mera tempestività dell’avvio della notificazione non basta, se il procedimento notificatorio non viene completato o riattivato con diligenza dopo il primo esito negativo.
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