Cassazione Penale, Sentenza n. 28295/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Salerno nella parte in cui, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione (che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 583, comma 1, n. 2, c.p.), la Corte di Salerno ha rideterminato la pena base per il reato più grave (lesioni ex art. 582 c.p.) non adottando il minimo edittale (6 mesi) adottato dal Tribunale di Potenza nella precedente determinazione. Avello ha dedotto violazione del divieto di reformatio in peius sostenendo che la diversa modalità di calcolo della pena finale e la mancata adesione al minimo edittale costituiscono un peggioramento vietato dall'art. 597 c.p.p. quando appellante è il solo imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che, pur operando il divieto di reformatio in peius quando l'appellante è il solo imputato, l'obbligo del giudice di diminuzione riguarda la pena complessiva irrogata in caso di accoglimento dell'appello sulle circostanze o sui reati concorrenti (art. 597, comma 4). Nel caso concreto, dopo l'esclusione dell'aggravante per effetto del rinvio, la Corte d'appello ha legittimamente rideterminato la pena nell'ambito della forbice edittale risultante dalla fattispecie depurata dall'aggravante. Non sussiste, quindi, una violazione del divieto di reformatio in peius per il solo fatto che la Corte di appello non si sia vincolata ai criteri aritmetici adottati dal primo giudice (Tribunale). Il ricorso è stato respinto e la sentenza impugnata confermata.
Norme richiamate
quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"; "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è complessivamente diminuita.
La Corte interpreta l'art. 597 come limite imperativo all'aggravamento sanzionatorio nei confronti del solo imputato appellante; quando l'appello dell'imputato è accolto su circostanze o reati concorrenti il vincolo imposto riguarda la diminuzione della pena complessiva, ma non vincola il giudice d'appello ad adottare gli stessi criteri aritmetici adottati dal primo grado nella fissazione della pena base.
art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante contestata nella prima sentenza e poi esclusa dalla Corte d'appello di Salerno a seguito del rinvio della Cassazione; la rimozione di tale aggravante ha inciso sulla forbice edittale della fattispecie più grave.
Norma che disciplina il reato principale (lesioni personali) per il quale è stata poi determinata la pena base dopo l'esclusione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto legittimo fissare la pena base nell'ambito della forbice prevista da questa disposizione.
Norma richiamata in relazione all'uso dell'arma come aggravante; contestualizza la qualificazione delle circostanze aggravanti del fatto.
Norma richiamata in relazione al principio secondo cui, in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica la pena prevista per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla fino a un terzo; rilevante per il calcolo della pena nella decisione di primo grado.
Norma che disciplina gli aumenti di pena per recidiva o altre circostanze che incidono sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; richiamata nel conteggio effettuato dai giudici.
Norma che regola il concorso di reati e la determinazione della pena più grave nel caso di continuazione; utile per calcolare gli aumenti per continuazione.
Disposto richiamato per i criteri di determinazione della pena (valutazione della gravità, responsabilità, personale e circostanze); la Corte segnala che il giudice d'appello può svolgere la propria autonoma valutazione ai sensi di tali criteri entro la forbice edittale.
Massime di principio
- Quando l'appello è proposto dal solo imputato e viene accolto in relazione a circostanze o reati concorrenti (o all'esclusione di un'aggravante), il giudice d'appello è obbligato a diminuire la pena complessiva, ma non è automaticamente vincolato ad applicare gli stessi criteri aritmetici utilizzati dal giudice di primo grado nella determinazione della pena base.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce l'aggravamento del trattamento sanzionatorio complessivo in capo all'imputato appellante, ma non proibisce che il giudice d'appello determini una diversa commisurazione della pena base, purché la pena complessiva non risulti peggiorata rispetto a quella precedente.
- In sede di rinvio dopo annullamento parziale, il giudice del rinvio deve operare entro la forbice edittale della nuova qualificazione (ossia della fattispecie depurata o riqualificata) e motivare la scelta dei criteri di commisurazione secondo gli articoli di codice penale pertinenti (in particolare art. 133 c.p.).
- Per contestare efficacemente una presunta reformatio in peius occorre dimostrare un effettivo peggioramento della posizione sanzionatoria complessiva (non la mera diversità nei calcoli intermedi o nei criteri adottati), salvo che sia evidente che il nuovo calcolo determini una pena complessivamente più grave.
- La giurisprudenza non è totalmente uniforme: esistono precedenti che talvolta richiedono maggiore rigidità rispetto ai calcoli intermedi del primo grado; dunque, in casi analoghi è importante valutare la fattispecie concreta e le precedenti determinazioni aritmetiche dei giudici.
- In pratica, in situazioni simili è strategico chiedere al giudice d'appello motivazioni esplicite sull'uso dei criteri di fissazione della pena base e verificare se, dopo l'accoglimento dell'appello, la pena complessiva sia effettivamente diminuita rispetto alla precedente sentenza. Se la pena complessiva non è diminuita, sussistono margini per un nuovo impugnazione.
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