Cassazione Penale, Sentenza n. 12784/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo del 21/06/2021 che, nel contesto di un procedimento di sequestro di prevenzione ex D.Lgs. n.159/2011, aveva dichiarato inammissibile l'appello di taluni soggetti e confermato il sequestro dei beni riconducibili a Giuseppe Artale. Le censure principali erano: (i) omissione o apparente carenza di motivazione della corte territoriale; (ii) mancata considerazione delle prove e delle allegazioni difensive sulla lecita provenienza dei fondi utilizzati per acquisto di beni e per la costituzione/trasferimento di quote societarie (Regia Corte s.r.l. e Turismo & Servizi s.a.s.); (iii) asserita estraneità di Giuseppe Artale alle società interessate e liceità degli intestatari formali (Tognetti, Mirco e Vincenzo). I ricorrenti hanno anche richiamato una successiva sentenza di assoluzione in sede penale relativa a Giuseppe Artale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure prospettate siano per lo più richieste di rivalutazione del merito (valutazione del fatto e delle prove) non consentite in sede di legittimità per le misure di prevenzione, dove il ricorso è ammesso soltanto per "violazione di legge" (es. assenza o motivazione meramente apparente). La Corte ha ritenuto la motivazione della corte di appello adeguata e sufficiente: la perizia d'ufficio aveva correttamente ricostruito la capienza reddituale e la natura artificiosa di alcuni trasferimenti, non emergendo la prova dell'effettiva disponibilità dei beni in capo agli intestatari formali. La sentenza penale citata dai ricorrenti non era irrevocabile e non poteva modificare la valutazione di merito svolta dalla corte territoriale. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che autorizza il sequestro di prevenzione di beni riconducibili all'interessato; qui è la normativa sostanziale che giustifica il provvedimento impugnato.
cod. proc. pen., art. 606, lett. e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'"illogicità manifesta"); la Corte osserva che, nelle misure di prevenzione, non è ammissibile in Cassazione una generica censura di illogicità quando la motivazione non sia del tutto assente o meramente apparente.
Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna alle spese e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di Euro 3.000 ciascuno.
Consente il deposito di memorie da parte dei ricorrenti; i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 611 per ribadire le censure e richiamare la sentenza penale citata.
L. n. 1423/1956, art. 4, comma 9
Impone l'obbligo per il giudice d'appello di provvedere con decreto motivato; la Corte richiama questa norma per delimitare quando la motivazione mancante o meramente apparente può integrare una "violazione di legge" impugnabile in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per "violazione di legge": non è possibile in Cassazione richiedere una rivalutazione del merito dei fatti e delle prove se non sussiste assenza assoluta o motivazione meramente apparente.
- La contestazione dell'illogicità o della contraddittorietà della motivazione è, nella maggior parte dei casi, un motivo non consentito in Cassazione salvo che la motivazione sia del tutto inesistente o talmente carente da non rendere comprensibile l'iter logico del giudice di merito.
- Per contrastare un sequestro di prevenzione è essenziale produrre elementi documentali concreti e convincere il giudice di merito; la mera prospettazione alternativa dei fatti senza riscontri probatori non è idonea a ribaltare l'apprezzamento probatorio.
- Per avere rilievo in sede di legittimità, le pronunce penali richiamate devono essere irrevocabili: una sentenza non definitiva o che comporterebbe una diversa valutazione dei fatti non modifica automaticamente la decisione sulla carenza di motivazione in Cassazione.
- La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende può seguire la declaratoria di inammissibilità: si valuti con attenzione l'ammissibilità prima di proporre ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione.
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