Cassazione Penale, Sentenza n. 34479/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che aveva sospeso l'ordine di esecuzione emesso dal PM per dare efficacia temporanea all'applicazione della detenzione domiciliare provvisoria ex art. 656, comma 9-bis, c.p.p.. Il ricorrente deduceva erronea applicazione degli artt. 656, comma 9-bis, e 678 c.p.p., sostenendo che la valutazione sulla corretta applicazione della norma spettasse esclusivamente al Tribunale di sorveglianza (art. 656, comma 6) e che il Giudice dell'esecuzione non potesse inserire quale requisito la sussistenza di misure cautelari custodiali o di pene dichiarate fungibili rispetto al titolo in esecuzione. Il PM affermava, altresì, che per l'applicazione della detenzione domiciliare provvisoria fosse sufficiente la condanna da due a quattro anni, l'età pari o superiore a settant'anni e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore (ha quindi confermato l'operato del Giudice dell'esecuzione). Ha ritenuto legittimo l'intervento del Giudice dell'esecuzione volto a dichiarare temporaneamente inefficace l'ordine di esecuzione del PM, consentendo al condannato di presentare, da libero e nel termine di 30 giorni, istanza per misure alternative. La Corte ha interpretato l'art. 656, comma 9-bis, c.p.p. in modo restrittivo: la procedura agevolata di detenzione domiciliare provvisoria per ultrasettantenni va coordinata con le norme precedenti sull'esecuzione delle pene brevi e deve riguardare, in particolare, gli ultrasettantenni sottoposti a misure cautelari custodiali relative al titolo in esecuzione o comunque a pene dichiarate fungibili in relazione al medesimo titolo (cioè ipotesi in cui il legislatore ha voluto derogare al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione). Il Tribunale di sorveglianza mantiene la cognizione per la decisione definitiva sull'ammissione alla misura alternativa.
Norme richiamate
art. 656, comma 9-bis, cod. proc. pen.
il Pubblico ministero deve dare avvio al procedimento "prima di emettere l'ordine di esecuzione" e "previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire"; il Magistrato di sorveglianza dispone "con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare… fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza di cui al comma 6"
Va interpretato in modo coordinato con le norme sull'esecuzione delle pene brevi: la procedura agevolata si applica in particolare agli ultrasettantenni che si trovano in stato di custodia (o in situazioni con pena dichiarata fungibile) rispetto al titolo esecutivo; il PM deve verificare tali condizioni prima di trasmettere gli atti e ordinare l'esecuzione
Richiamato come norma implicata nella disciplina dell'esecuzione e delle impugnazioni in materia esecutiva; la questione principale è stata la corretta collocazione concorrente di competenze tra Giudice dell'esecuzione e Tribunale di sorveglianza
Consente all'interessato di promuovere l'incidente di esecuzione per rendere inefficace l'ordine di esecuzione quando il PM abbia illegittimamente disposto l'esecuzione in forma che impedisca la richiesta liberamente da parte del condannato di misure alternative; è lo strumento utilizzabile per ottenere la temporanea inefficacia
art. 656, commi 4-6 e 5 cod. proc. pen.
Disciplina generale dell'esecuzione delle pene brevi: l'esecuzione deve spesso avvenire con emissione contemporanea di ordine di carcerazione e sospensione per consentire la richiesta di misure alternative; il Tribunale di sorveglianza ha la cognizione per la decisione definitiva (comma 6)
art. 47-ter, comma 01, Ordinamento penitenziario
"la pena della reclusione ... può essere espiata nella propria abitazione ... quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età ..."
Attribuisce una posizione di favore per gli ultrasettantenni nell'accesso alla detenzione domiciliare; la nuova norma di cui al comma 9-bis va coordinata con questa disposizione per evitare disparità di trattamento
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i reati ostativi che escludono l'applicazione delle misure alternative
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Ulteriore riferimento ai reati / condizioni ostative all'ammissione a misure alternative
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
"non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni"
Evidenzia la ratio del legislatore nel considerare gli ultrasettantenni soggetti vulnerabili e nel porre una presunzione relativa di incompatibilità con la detenzione carceraria
Massime di principio
- Il Giudice dell'esecuzione è legittimato a dichiarare temporaneamente inefficace l'ordine di esecuzione del PM (anche se già emesso) per consentire al condannato, da libero, di presentare istanza per misure alternative nel termine di legge; non può però decidere definitivamente sull'ammissione alla misura, competenza del Tribunale di sorveglianza.
- L'art. 656, comma 9-bis, c.p.p. va interpretato come norma mirata: favorisce l'accesso più rapido a misure extracarcerarie degli ultrasettantenni soprattutto quando siano in stato di custodia o vi siano periodi di custodia/pena dichiarata fungibile relativi al titolo in esecuzione, e non come applicazione automatica a tutti i condannati >70 anni.
- Prima di attivare la procedura prevista dal comma 9-bis il PM deve verificare l'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pene dichiarate fungibili relativi al titolo esecutivo; l'omissione o la erronea valutazione può essere sindacata dal Giudice dell'esecuzione o impugnata con incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- La disciplina delle pene brevi richiede normalmente che il PM emetta l'ordine di esecuzione e la sospensione contestuale per consentire la richiesta di misure alternative; la mancata sospensione non impedisce al Giudice dell'esecuzione di pronunciare temporanea inefficacia dell'ordine con la finalità di garantire il diritto a presentare istanze da libero.
- In situazioni analoghe è necessario coordinare l'intervento del Magistrato di sorveglianza (che valuta e può disporre provvisoriamente) con quello del Tribunale di sorveglianza (decisore definitivo) e con il controllo del Giudice dell'esecuzione sulle modalità di attuazione dell'ordine di esecuzione emesso dal PM.
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