Cassazione Penale, Sentenza n. 19907/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Badoni impugnava la revoca dell'indulto concessogli (in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 9/12/2010) disposta dalla Corte d'appello perché ritenuto aver commesso reati nel quinquennio rilevante ai fini della legge 31/07/2006 n.241 (art. 1, comma 3). Il ricorrente sosteneva che, al momento della concessione dell'indulto del 9/12/2010, esisteva una causa ostativa (relativa a una condanna con patteggiamento del 4/10/2007, irrevocabile dal 22/04/2008) e che la Corte d'appello aveva erroneamente disposto la revoca imponendogli l'onere di dimostrare che il giudice dell'esecuzione, esaminando il fascicolo, avrebbe potuto rilevare l'ostatività. Il ricorrente deduceva dunque vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato limitatamente al profilo relativo alla revoca dell'ordinanza che aveva applicato l'indulto del 9/12/2010. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel porre a carico del beneficiario l'onere di dimostrare che il giudice concedente avrebbe potuto accorgersi della causa ostativa; il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione o d'esecuzione e può avvalersi, anche d'ufficio, dei poteri istruttori dell'art. 666, comma 5, c.p.p., soprattutto quando il procedimento di revoca sia promosso dal PM. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dell'indulto del 9/12/2010 e ha rinviato la questione alla Corte d'appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Prevede la causa di revoca di diritto dell'indulto nel caso in cui il beneficiario sia stato condannato, per reati commessi entro il quinquennio dall'entrata in vigore, a pena definitiva che comporti l'impedimento al riconoscimento del beneficio
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori che possono essere esercitati anche d'ufficio per acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione o d'esecuzione utile alla verifica dell'esistenza di cause ostative
Richiamato per analogia dalla giurisprudenza: in materie affini (es. sospensione condizionale) il giudice deve verificare la sussistenza di cause ostative e l'errore del giudice concedente va rimediato con impugnazione, non in sede esecutiva, se la causa era conosciuta o valutabile
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 1, n. 33916/2015; Sez. 1, n. 33528/2010; Sez. 1, n. 11647/2008; Sez. 1, n. 47041/2017; Sez. U, n. 37345/2015
Consolidata affermazione che il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto se la causa ostativa era preesistente e non nota al giudice concedente e non valutata; viceversa l'omessa valutazione nota al concedente, se non impugnata, integra acquiescenza alla decisione e non consente correzione in esecuzione
Massime di principio
- Se l'indulto è stato concesso pur in presenza di una causa ostativa, il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca solo se la causa non era nota al giudice che ha concesso il beneficio e non è stata oggetto di valutazione da parte di quest'ultimo
- Quando è in discussione l'esistenza di una causa ostativa il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del procedimento di cognizione o d'esecuzione e può utilizzare i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, c.p.p.; non grava sul beneficiario l'onere di provare che il giudice concedente avrebbe potuto rilevare l'ostatività esaminando gli atti
- Se il giudice concedente ha omesso di valutare un elemento decisivo risultato dagli atti, tale omissione costituisce errore rimediabile mediante impugnazione: l'assenza di impugnazione configura acquiescenza e preclude, in generale, la correzione in sede esecutiva
- Se la revoca è promossa dal Pubblico Ministero, è ancor più necessario che il giudice dell'esecuzione compia gli accertamenti documentali richiesti acquisendo i fascicoli rilevanti prima di statuire
- In caso di decisione errata del giudice dell'appello sul profilo istruttorio, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio
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