Cassazione Civile, Ordinanza n. 25599/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva citato un'altra società per ottenere l'accertamento dell'inadempimento di quest'ultima al pagamento di fatture relative ad attività svolte; la convenuta aveva contestato il credito e proposto in via riconvenzionale l'accertamento di un proprio controcredito. Il Tribunale aveva disposto consulenza tecnica d'ufficio per accertare i reciproci crediti e, con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., aveva ritenuto provato il credito dell'attrice per euro 17.347,33. La società soccombente aveva impugnato, ma la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, valorizzando il fatto che il consulente aveva operato nel contraddittorio con i consulenti di parte, che le osservazioni erano state limitate, che la documentazione prodotta tardivamente nel corso della ctu dalla ricorrente non era utilizzabile e che la critica relativa alla motivazione del credito riconosciuto era generica. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il credito dell'altra società non avrebbe dovuto ritenersi provato alla luce della documentazione e della ctu, in particolare perché il rendiconto finale del 4.4.2013 sarebbe stato accettato e la fattura n. 133/2013 sarebbe stata emessa su quella base, senza corrispondenza con le presenze degli operai presso l'Hotel Sheraton.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte d'appello aveva esaminato entrambe le ipotesi prospettate dal ctu, spiegando perché fosse condivisibile solo quella non fondata sulla documentazione prodotta tardivamente dalla ricorrente nel corso della consulenza; ha inoltre rilevato che la ricorrente si era limitata a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
memoria depositata il 2/8/2021 per l’adunanza del 7/9/2021
la memoria è stata ritenuta tardiva perché depositata in periodo feriale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
la ricorrente lo ha invocato per contestare l'apprezzamento della prova, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un errore di diritto.
l'ordinanza di primo grado era stata emessa ai sensi di tale norma, riconoscendo provvisoriamente il credito dell'attrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato disposto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto sussistenti i presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e delle risultanze peritali già esaminate dal giudice di merito.
- La censura non è ammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le stesse argomentazioni già dedotte nei gradi di merito.
- La documentazione prodotta tardivamente nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, se destinata a provare fatti sui quali grava l'onere probatorio della parte e non tempestivamente prodotta, può essere ritenuta inutilizzabile dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito esamina espressamente le alternative ricostruttive del consulente tecnico e indica le ragioni della scelta tra esse, la censura in cassazione deve attaccare tali specifiche ragioni, altrimenti è inammissibile.
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