Cassazione Civile, Ordinanza n. 27680/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per la redazione di studi di fattibilità, assistenza tecnica e supporto per progetti pilota. In primo grado il tribunale aveva condannato il comune a pagare il residuo corrispettivo all'ATI appaltatrice e aveva rigettato la domanda riconvenzionale del comune di accertamento dell'inadempimento dell'appaltatrice e di risarcimento danni, oltre alla domanda verso l'assicuratore chiamato in garanzia. In appello, però, la corte territoriale ha ritenuto che il comune non avesse provato i presupposti per la risoluzione del contratto, ma ha anche escluso che l'ATI avesse provato il proprio esatto adempimento, rilevando la mancata produzione degli elaborati oggetto dell'appalto e la conseguente impossibilità di valutare il contenuto della prestazione e di quantificarne il corrispettivo; perciò ha rigettato la domanda di pagamento dell'ATI. I ricorrenti principali hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1218, 1453, 1460 e 2697 c.c., sostenendo che il creditore deve solo allegare l'inadempimento e che il rigetto della domanda di risoluzione del comune equivalesse a riconoscimento dell'adempimento dell'ATI; 2) violazione degli artt. 196, 197 e 198 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che il c.t.u. avrebbe potuto esaminare direttamente gli studi presso gli uffici comunali e che la corte avrebbe dovuto valorizzare o rinnovare la consulenza; 3) omesso esame di fatti decisivi, richiamando acconti pagati, proroghe dei termini e valutazioni del c.t.u.; 4) nullità della sentenza o del procedimento e ulteriore omesso esame, assumendo che la consegna degli studi fosse pacifica e che non occorresse altra prova. Il comune ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 1453, 1454 e 1458 c.c., sostenendo che la risoluzione per diffida ad adempiere avrebbe dovuto comportare la restituzione degli acconti percepiti dall'ATI.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi principali non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva affermato l'adempimento del comune quale conseguenza automatica del rigetto della domanda di risoluzione, ma aveva negato il diritto dell'ATI al corrispettivo per mancata prova dell'esecuzione, in particolare per la mancata produzione degli elaborati contrattuali. Ha inoltre affermato che, trattandosi di documenti costitutivi della prestazione dedotta in giudizio, non potevano essere acquisiti dal c.t.u. in assenza di produzione o di una rituale istanza di esibizione. Quanto al motivo del comune, la Corte ha osservato che il rigetto della domanda di risoluzione, per assenza dei presupposti di gravità dell'inadempimento, rendeva irrilevante la doglianza sulla retroattività della risoluzione e sulla restituzione degli acconti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità del debitore inadempiente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito
richiamato sia dai ricorrenti principali sia dal comune; la Corte ha ribadito che la risoluzione presuppone l'accertamento dei relativi requisiti e che il rigetto della domanda di risoluzione non implica, di per sé, l'adempimento dell'altra parte
invocato dai ricorrenti in relazione all'eccezione di inadempimento, ma senza incidere sulla reale ratio della sentenza impugnata
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui spettava all'ATI provare il proprio credito mediante la produzione degli elaborati
invocato per criticare la gestione della consulenza tecnica; la Corte ha escluso la violazione perché la censura non colpiva la ratio decidendi
richiamato insieme agli artt. 196 e 198 c.p.c. in tema di attività del c.t.u., ma senza successo
la Corte ha distinto tra acquisizione di documenti non prodotti, consentita al c.t.u. solo in certi limiti, e documenti costitutivi dei fatti principali da provare, come quelli relativi alla prestazione dedotta in giudizio, che devono essere prodotti dalle parti
la diffida ad adempiere non esonera dall'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.
la risoluzione, anche in caso di diffida ad adempiere, richiede comunque la verifica della non scarsa importanza dell'inadempimento e del permanere dell'interesse all'esatto adempimento
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la retroattività della risoluzione e la restituzione degli acconti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- Il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento di una parte non comporta automaticamente l'accertamento dell'esatto adempimento dell'altra parte: il giudice può negare la risoluzione e, al tempo stesso, ritenere non provata la prestazione dedotta a fondamento del credito.
- Quando il diritto al corrispettivo dipende dalla dimostrazione della prestazione eseguita, la parte attrice deve produrre gli elaborati o i documenti che costituiscono la concretizzazione dell'attività svolta; la loro mancata produzione può impedire la prova del credito.
- Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire documenti non prodotti solo se necessari alla valutazione tecnica e non destinati a provare i fatti costitutivi principali del diritto azionato; questi ultimi restano soggetti all'onere probatorio delle parti.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio o nella critica della sufficienza della motivazione, senza indicare un fatto storico realmente trascurato e decisivo.
- La diffida ad adempiere non elimina la necessità di accertare la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.; la sola scadenza del termine fissato non basta a fondare la risoluzione se manca il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento.
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