Cassazione Civile, Ordinanza n. 27134/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di licenza per finita locazione relativo a un immobile ad uso commerciale sito in Alassio. I locatori avevano chiesto la cessazione del rapporto e il rilascio del bene; la conduttrice contestava l’efficacia della comunicazione di mancato rinnovo, sostenendo che la raccomandata fosse stata indirizzata a soggetto diverso e ritirata da terzi, quindi non giunta correttamente alla sua sfera giuridica. In primo grado era stata disposta la convalida dello sfratto per finita locazione e l’ordine di rilascio. In appello la decisione era stata parzialmente riformata solo con esclusione della sanzione prevista dall’art. 8 d.lgs. 28/2010. La parte conduttrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, ribadendo la questione della raccomandata di disdetta inviata e ritirata da terzi; 2) richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per avere il giudice proseguito la trattazione nonostante la rinuncia al mandato dei difensori e l’asserita impossibilità di reperire sostituti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte, che non è avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; pertanto non poteva esercitare il ministero della difesa personale ai sensi dell’art. 364 c.p.c. in relazione all’art. 86 c.p.c. Tale vizio determina l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha inoltre osservato, come ulteriore ragione di inammissibilità, che il ricorso non risultava neppure notificato alle controparti indicate. Non è stata pronunciata condanna alle spese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La trattazione del ricorso è stata disposta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
La difesa personale davanti alla Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti consentiti dalla legge; nel caso concreto la parte non era abilitata a svolgere il patrocinio personale in Cassazione.
Richiamato in relazione alla difesa personale della parte, ma non applicabile nel senso invocato dal ricorrente davanti alla Corte di cassazione.
La Corte d’appello aveva escluso l’applicazione della sanzione prevista da tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente da una parte non avvocato è inammissibile quando la legge non consente la difesa personale davanti alla Corte di cassazione.
- La mancata notificazione del ricorso alle controparti integra autonomo motivo di inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio processuale assorbente, la Corte non procede all’esame dei motivi di merito.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso, può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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