Cassazione Penale, Ordinanza n. 39634/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mirassero a una revisione del merito e della valutazione degli elementi fattuali compiuta dal giudice dell'esecuzione, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili. Nel ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse valorizzato o compiutamente analizzato, nella loro connessione, elementi ritenuti sintomatici dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità delle violazioni, prossimità temporale delle condotte e unico contesto territoriale. La Corte rileva tuttavia che tali profili erano stati esaminati nel provvedimento impugnato e che il ricorrente proponeva solo una lettura alternativa del materiale fattuale, sollecitando una rivalutazione non consentita in cassazione. La decisione impugnata aveva escluso che gli elementi valorizzati fossero sufficienti a dimostrare, oltre alla propensione o abitualità alla violazione della legge, anche un programma criminoso unitario originario.
Norme richiamate
Norma invocata per il riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Censura di violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, dell'assenza di manifesta illogicità e della coerenza argomentativa, senza rivalutazione del merito.
Richiamato come parametro sostanziale per la continuazione e l'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un originario e unitario disegno criminoso; non bastano la mera omogeneità dei reati, la vicinanza temporale delle condotte o il medesimo contesto territoriale, se questi elementi sono compatibili anche con una mera abitualità criminosa.
- In sede di legittimità, la valutazione degli elementi fattuali relativi all'unicità del disegno criminoso compete al giudice di merito ed è insindacabile salvo vizi motivazionali effettivi, non potendo la Cassazione sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando manchino le ragioni giuridicamente apprezzabili della decisione, emerga una manifesta illogicità oppure il testo del provvedimento non consenta di ricostruire il percorso decisorio; non è sufficiente prospettare un'interpretazione alternativa dei fatti.
- Il dubbio sull'esistenza dell'identità del disegno criminoso non impone di per sé il riconoscimento della continuazione, poiché tale istituto incide sulla stabilità del giudicato in punto di pena e richiede un accertamento positivo dei relativi presupposti.
Come è indicizzato
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