Cassazione Penale, Sentenza n. 5528/2024 del 08/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la confisca di armi e munizioni precedentemente sequestrate al padre, Antonio Losco. Il ricorrente contestava: (1) l'illegittimità della confisca perché le cose confiscate non avrebbero avuto collegamento con una violazione specifica in materia di armi e la confisca sarebbe quindi abnorme; inoltre la morte dell'autore del reato avrebbe fatto venire meno la pericolosità che giustifica la confisca; (2) la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, deducendo che la confisca non poteva colpire beni che, al momento del provvedimento ablatorio, erano già divenuti di proprietà dell'erede (il ricorrente stesso). Ricostruzione fattuale: il padre aveva denunciato le armi ma non ottemperato all'ordine prefettizio di consegna entro 150 giorni (termine scaduto 9/11/2018) ed era stato trovato in possesso di munizioni non denunciate; il padre moriva il 29/01/2019; il Tribunale dichiarava il 5/11/2019 il non doversi procedere per estinzione del reato per morte; la confisca è stata disposta con provvedimento del 23/09/2020 e confermata con ordinanza del 20/06/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la legittimità e l'obbligatorietà della confisca delle armi e delle munizioni nella specie, in quanto si trattava di reati concernenti armi e non è stata accertata l'insussistenza del fatto. La Corte ha richiamato il principio per cui l'art. 6 della legge n.152/1975 e l'art. 240 cod. pen. impongono la confisca obbligatoria per tali reati a fini preventivi, anche in caso di estinzione del reato per morte dell'autore, salvo che sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto. Ha inoltre escluso che l'erede possa ottenere la revoca/restituzione: i diritti ereditari sul bene si fonderebbero sui diritti del de cuius, che tuttavia sono stati estinti dalla confisca obbligatoria; le misure di sicurezza patrimoniali non sono estese dalle norme che impediscono l'applicazione di misure personali in caso di estinzione del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Prevede la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; la Corte interpreta la norma come base per la confisca obbligatoria di armi e oggetti atti ad offendere anche senza condanna, salvo insussistenza del fatto.
art. 6, legge 22 maggio 1975, n.152
Estende l'applicazione del primo comma dell'art. 240 cod. pen. a tutti i reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; la Corte la interpreta come norma che rende la confisca obbligatoria per tali reati a fini prevalentemente preventivi.
Richiamato per distinguere le misure di sicurezza patrimoniali da quelle personali: la norma non consente l'estensione delle tutele previste per le misure personali (in caso di estinzione del reato) alle misure patrimoniali, con conseguente legittimità della confisca anche dopo la morte del reo.
Norma richiamata in relazione all'esclusione di misure personali in caso di estinzione del reato; la Corte sottolinea che tale esclusione non si applica alle misure di sicurezza patrimoniali obbligatorie per reati concernenti armi.
Citato nella giurisprudenza richiamata: anche in ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto la confisca può essere disposta salvo assoluzione per insussistenza del fatto; la Corte utilizza questa nozione per distinguere i casi in cui la confisca è obbligatoria.
Massime di principio
- La confisca di armi e munizioni è obbligatoria per i reati concernenti le armi (art. 6 L. 152/1975 e art. 240 c.p.) a finalità prevalentemente preventiva, anche se il reato si estingue per la morte dell'autore, salvo che sia stata accertata l'insussistenza del fatto.
- La morte del reo non annulla automaticamente la possibilità di disporre misure patrimoniali di sicurezza (come la confisca) connesse a reati concernenti armi; tali misure possono essere adottate anche successivamente al decesso, se ricorrono le condizioni normative.
- Il principio di personalità della responsabilità penale impedisce di estendere sanzioni penali personali a terzi, ma non ostacola l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali obbligatorie previste dalla legge per specifiche categorie di reati; i diritti ereditari non prevalgono se il titolo del de cuius è già stato estinto dalla confisca.
- Per ottenere la restituzione di beni confiscati in simili ipotesi, l'erede deve dimostrare che il fatto è insussistente o che la confisca era comunque illegittima per altro motivo; il mero acquisto mortis causa non costituisce di per sé titolo opponibile alla misura obbligatoria.
- È fondamentale verificare tempestivamente, in sede amministrativa e giudiziaria, l'esistenza di ordini prefettizi o dei termini di consegna relativi ad armi: la mancata ottemperanza a tali ordini può trasformare una detenzione inizialmente legittima in illecita e giustificare la confisca.
- Quando si valuta la legittimità di una confisca patrimoniale relativa ad armi, la discriminante chiave è l'accertamento della sussistenza o insussistenza del fatto-reato; in assenza di accertata insussistenza, la confisca imposta dalla normativa speciale è da ritenersi lecita.
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