Cassazione Civile, Ordinanza n. 29203/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Una condomina aveva inviato a una amministratrice condominiale un messaggio PEC in cui, riferendosi alla gestione condominiale di un precedente esercizio, la accusava di "appropriazione indebita". La destinataria del messaggio agiva per il risarcimento del danno morale assumendo la lesione della propria reputazione personale e professionale. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava la condanna risarcitoria. In cassazione la condomina ricorrente proponeva sei motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancanza di allegazione e prova del danno e all'erroneità dei criteri di liquidazione; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla sanzione pecuniaria civile prevista dal d.lgs. 7/2016; 3) omessa pronuncia sul motivo relativo alle spese di lite e al criterio del disputatum anziché del decisum; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. per avere la corte ritenuto offensiva la sola espressione "appropriazione indebita" senza considerare il contesto; 5) violazione dell'art. 2043 c.c. per avere desunto il dolo dalla sola espressione usata; 6) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere riconosciuto la legittimazione attiva della destinataria del messaggio nonostante l'invio alla PEC della società e non alla PEC personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dal quarto al sesto: ha confermato che la valutazione della portata offensiva delle espressioni e l'individuazione del destinatario dell'offesa sono accertamenti di merito, non sindacabili in cassazione nei limiti dedotti. Ha invece accolto i primi tre motivi, rilevando l'omessa pronuncia della corte d'appello sui motivi di gravame riguardanti il quantum del danno, la sanzione pecuniaria civile e la liquidazione delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per decidere sui motivi di appello rimasti inesaminati e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutti i motivi di impugnazione; la sua violazione integra omessa pronuncia denunciabile in cassazione come error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro per denunciare violazione di legge sostanziale, ma non consente di rimettere in discussione accertamenti di fatto
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nei limiti attuali consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo o sulla motivazione mancante sotto il minimo costituzionale
fondamento della pretesa risarcitoria per lesione della reputazione personale; la valutazione della lesione va compiuta in concreto, non secondo la mera sensibilità soggettiva del danneggiato
richiamato per contestare la prova della legittimazione e dell'illecito; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto
norma invocata per la regolazione delle spese di lite
richiamato per i criteri di liquidazione delle spese di lite
d.lgs. n. 7/2016, art. 4, comma 1, lett. a)
richiamato con riferimento alla sanzione pecuniaria civile applicata dal giudice di merito
richiamato nel motivo di appello relativo alla disciplina delle sanzioni pecuniarie civili
richiamato solo come riferimento lessicale alla nozione di appropriazione indebita; la Corte osserva che la valenza offensiva va valutata nel contesto e non dalla sola rubrica del reato
Massime di principio
- In tema di responsabilità aquiliana per lesione dell'onore o della reputazione, l'espressione contestata deve essere valutata nel suo contesto complessivo, tenendo conto del rapporto tra le parti, del contenuto integrale del messaggio e delle circostanze di tempo e di modo, non isolando una singola parola o formula.
- La sussistenza della portata offensiva di un'espressione e la sua incidenza sulla reputazione sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- La censura di omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra un error in procedendo e consente il controllo diretto degli atti quando il motivo sia stato effettivamente coltivato fino alla precisazione delle conclusioni.
- Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti, inclusi quelli relativi al danno, alla misura di eventuali sanzioni accessorie e alle spese; l'omissione determina la cassazione con rinvio.
- La legittimazione ad agire per lesione della reputazione va verificata in relazione al concreto destinatario dell'offesa; tuttavia, quando il giudice di merito abbia accertato che l'accusa era rivolta in modo esclusivo alla persona fisica individuata, tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di fatto ammesso dalla legge.
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