Cassazione Penale, Ordinanza n. 08654/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità, essendo diretto a sollecitare una rilettura del materiale probatorio e una diversa valutazione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un fatto di furto aggravato in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la ritenuta sussistenza della propria responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come censura di legittimità, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La modifica legislativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una nuova valutazione dei fatti o delle prove; resta preclusa la rilettura autonoma degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Norme incriminatrici del reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato in appello, confermata in sede di legittimità solo quanto all'inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la contestazione del reato in forma continuata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità: la Corte non può adottare nuovi criteri di ricostruzione dei fatti né compiere una autonoma valutazione delle prove.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →