Cassazione Civile, Ordinanza n. 13004/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato il 25 maggio 2022 a una lavoratrice, la quale ha poi agito per farne accertare l'illegittimità e per ottenere anche differenze retributive asseritamente maturate in ragione di un maggiore orario di lavoro. In primo grado la domanda sul licenziamento è stata respinta perché il ricorso giudiziale era stato depositato oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6 l. n. 604/1966, mentre la domanda economica è stata rigettata per difetto di allegazione e prova circa la percezione di una retribuzione inferiore al minimo contrattuale. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il deposito telematico tentato il 9 gennaio 2023 non si fosse perfezionato perché nella busta telematica mancava l'atto principale, come emerso dai controlli automatici e dalla dimensione minima del file; ha escluso che il malfunzionamento dei sistemi ministeriali incidesse sull'imputabilità dell'errore, attribuendolo invece alle modalità di creazione del file da parte del difensore. Ha inoltre negato la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ritenendo insussistente un impedimento non imputabile e assoluto. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato otto motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di documenti e circostanze sul PCT; violazione degli artt. 115 e 441 c.p.c. e mancata CTU; violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e dell'art. 6 l. n. 604/1966 per il diniego della rimessione in termini; violazione dell'art. 13, comma 2, D.M. n. 44/2011 e dell'art. 156, comma 3, c.p.c. sulla perfezione del deposito telematico alla seconda PEC; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame del merito dell'impugnativa del licenziamento; violazione degli artt. 244 e 116 c.p.c. per la ritenuta genericità delle prove sulle differenze retributive; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle argomentazioni sulla domanda retributiva; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115/2002 per le spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi sulla valutazione delle prove e sul vizio di motivazione perché tendevano a ottenere un nuovo esame di merito, erano ostacolati dalla doppia conforme e, in parte, carenti di specificità; ha giudicato infondato il motivo sulla rimessione in termini perché questa presuppone un impedimento assoluto non imputabile, qui escluso dal giudice di merito; ha ritenuto infondato il motivo sul deposito telematico, ribadendo che la ricevuta di avvenuta consegna ha effetto anticipato e provvisorio, consolidato solo dall'esito positivo dell'intera procedura; ha dichiarato inammissibile il motivo sul licenziamento perché assorbito dalla decadenza; ha confermato la genericità della domanda e delle prove sulle differenze retributive; ha reputato inammissibile la censura sulle spese, non potendo il giudice di legittimità sindacare l'opportunità della compensazione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice. Ha ritenuto corretta la statuizione di merito sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento per mancato perfezionamento del deposito telematico entro il termine di legge, escludendo la rimessione in termini e confermando che il deposito telematico si perfeziona solo con il buon esito dell'intera procedura, non con la sola ricevuta di avvenuta consegna. Ha inoltre confermato il rigetto della domanda di differenze retributive per genericità delle allegazioni e difetto di prova sugli orari di lavoro. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di valutazione delle prove; non basta contestare il diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Richiamato dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute dirette a un riesame del merito e quindi inammissibili.
La rimessione in termini presuppone un impedimento assoluto derivante da causa non imputabile; nella specie è stata esclusa perché l'errore era imputabile alle modalità di creazione del file da parte del difensore.
È il termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento; il suo inutile decorso determina la decadenza dall'azione.
art. 13, comma 2, D.M. 21.2.2011, n. 44
Nel deposito telematico la ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di tempestività, ma l'efficacia resta subordinata al positivo completamento dell'intero procedimento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanatoria dell'irregolarità, ma la Corte ha ritenuto decisivo il mancato completamento della fattispecie di deposito.
L'omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su domande o eccezioni autonome, non il mancato esame di mere argomentazioni difensive.
La valutazione sulla genericità dei capitoli di prova e sul loro valore dimostrativo appartiene al giudice di merito.
Il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese è limitato e non consente di sindacare l'opportunità della compensazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
La doppia conforme preclude la deduzione del vizio di motivazione nei limiti previsti dalla norma.
I motivi sono stati scrutinati secondo i limiti del controllo di legittimità; le censure di merito sono state dichiarate inammissibili o infondate.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o si discosta dalla regola legale di disponibilità della prova; non è sufficiente contestare l'apprezzamento comparativo delle risultanze istruttorie.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è inammissibile quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente il divergenza tra le due rationes decidendi.
- La rimessione in termini richiede un impedimento assoluto, oggettivo e non imputabile alla parte; se l'errore nel deposito telematico dipende da modalità di formazione del file o da omissioni del difensore, il rimedio non è concedibile.
- Nel processo civile telematico la sola ricevuta di avvenuta consegna ha effetti anticipati e provvisori: il deposito si consolida solo con il positivo esito dell'intera procedura, incluso il controllo della cancelleria; in difetto, l'onere di reagire tempestivamente resta a carico della parte.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni autonome, non il mancato sviluppo di singole argomentazioni difensive.
- Le domande di differenze retributive basate su orari di lavoro maggiori devono essere sorrette da allegazioni puntuali, circostanziate e verificabili e da capitoli di prova specifici; la genericità dell'allegazione giustifica il rigetto della domanda.
- Il sindacato di legittimità sulle spese di lite non consente di censurare la mera opportunità della compensazione, salvo violazione dei limiti legali della discrezionalità del giudice di merito.
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