Cassazione Penale, Ordinanza n. 27928/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, già condannata in primo grado e con sentenza confermata in appello, proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Torino. Contestava con un unico motivo il vizio di motivazione, deducendo in particolare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e l'inadeguatezza della pena inflitta. Dal testo emerge che il fatto storico riguardava la realizzazione di un'opera abusiva, ritenuta di dimensioni e consistenza tali da escludere la particolare lievità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva escluso correttamente l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e che la pena, contenuta ben al di sotto del medio edittale, non richiedeva una specifica motivazione ulteriore, essendo comunque stata richiamata la gravità della condotta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. e alla commisurazione della pena, valorizzando la dimensione e consistenza dell'opera abusiva e la sufficienza della motivazione sulla pena, inferiore al medio edittale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l'opera abusiva presentava dimensioni e consistenza incompatibili con la lieve entità del fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata quale base per applicare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti dimensioni e consistenza dell'opera abusiva tali da denotare una offensività non lieve.
- Quando la pena è determinata in misura ben inferiore al medio edittale, non è necessaria una motivazione specifica e analitica sulla sua quantificazione, essendo sufficiente il riferimento alla gravità della condotta.
- In sede di legittimità, una censura che si limiti a contestare apoditticamente il diniego dell'art. 131-bis c.p. o la congruità della pena, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, può essere dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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