Sentenza n. 1110/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 397/2025 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 2.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero alla relativa attivazione per € 1.500,00. La ricorrente ha documentato la notifica del titolo all’amministrazione in data 24 giugno 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il mancato adempimento. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e senza provare l’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era definitivo, che il titolo era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell’attivazione della Carta elettronica del docente, il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, attivando la Carta per € 1.500,00 e per gli anni scolastici indicati nel titolo. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti contabili e di bilancio, entro 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute sufficienti a escluderla. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari per ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico [...] ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità [...] quello [...] della sussistenza di altre ragioni ostative
La penalità di mora può essere esclusa nei confronti della pubblica amministrazione non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, da valutare discrezionalmente in relazione alle difficoltà dell’adempimento, ai vincoli di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di accertare l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione o di un beneficio determinato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti: l’organo incaricato dell’esecuzione deve adottare gli atti contabili e organizzativi necessari a rendere possibile il pagamento o l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative, potendo escludere l’astreinte anche in considerazione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere incaricato di compiere anche le operazioni di allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché di reperire materialmente le somme necessarie.
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