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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31839/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuta)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di risarcimento del danno proposta da un soggetto che assumeva di avere conferito mandato a un centro di assistenza agricola per ottenere un importo da un Fondo denominato Riserva Nazionale, in relazione a due fondi agricoli di cui era affidatario e comodatario. Il tribunale, in primo grado, aveva dapprima accolto la domanda nei confronti della struttura nazionale del CAA e poi, con sentenza definitiva, aveva condannato la convenuta al risarcimento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta. La corte d'appello, invece, accoglieva l'appello della società convenuta in liquidazione e rigettava la domanda risarcitoria. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la sentenza di legittimità non entra nel merito di tali motivi, perché risolve la causa su un profilo processuale relativo all'istanza di decisione collegiale ex art. 380-bis c.p.c.: il ricorrente aveva chiesto la decisione della Corte dopo la proposta del consigliere, ma l'istanza non era corredata da una nuova procura speciale. La Corte affronta quindi il problema se tale vizio renda inammissibile il ricorso, se imponga l'estinzione del giudizio oppure se consenta comunque la fissazione dell'adunanza collegiale. Il Collegio conclude che l'istanza irrituale non equivale a mancata istanza: in presenza di tardività o difetto di nuova procura la Corte deve comunque celebrare l'adunanza, ma, nel caso concreto, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza della procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione e per l'istanza successiva, con applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende e senza pronuncia sulle spese perché la resistente non si era difesa.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che l'istanza di decisione collegiale ex art. 380-bis c.p.c. era stata proposta senza la nuova procura speciale richiesta dalla norma; ciò non determina l'estinzione automatica del giudizio come se vi fosse stata rinuncia tacita, ma nel caso concreto il vizio comporta comunque l'inammissibilità del ricorso. Non vi è pronuncia sulle spese per mancata difesa della resistente. La Corte condanna inoltre il ricorrente al pagamento della sanzione di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende e dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    istanza di decisione collegiale; richiesta entro quaranta giorni; nuova procura speciale; definizione del giudizio in conformità alla proposta

    L'istanza di decisione dopo la proposta del relatore è un atto autonomo che, per essere rituale, deve essere tempestivo e munito di nuova procura speciale; se irrituale, non equivale a mancata istanza e non consente la definizione estintiva del giudizio come rinuncia tacita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    adunanza camerale collegiale

    In presenza di istanza irrituale, il giudizio deve comunque essere portato all'adunanza camerale collegiale.

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamato per escludere l'applicazione analogica della rinuncia al diverso caso dell'istanza irrituale di decisione, che non costituisce rinuncia nemmeno tacita.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte esclude che il decreto di estinzione sia applicabile all'ipotesi di istanza di decisione tardiva o priva di nuova procura; l'estinzione presidenziale presuppone la mancanza assoluta di richiesta di decisione, non un'istanza viziata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    sanzione per lite temeraria

    La Corte ritiene che, nel caso concreto, non vi sia luogo alla sua applicazione contro il difensore; la sanzione pecuniaria viene invece applicata al ricorrente ai sensi del combinato disposto con l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    condanna al pagamento di una somma equitativa

    È richiamato per fondare la condanna del ricorrente al pagamento di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende, quale conseguenza processuale della definizione del giudizio in conformità alla proposta.

  • art. 365 c.p.c.

    procura speciale al difensore per il ricorso per cassazione

    La mancanza della nuova procura speciale nell'istanza conferma, nel caso concreto, il difetto del requisito della procura speciale richiesto per l'impulso processuale nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    contributo unificato per il ricorso

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'istanza di decisione collegiale dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. è rituale solo se proposta entro il termine previsto e corredata da una nuova procura speciale; in mancanza di tali requisiti è irrituale, ma non equivale a rinuncia tacita al ricorso.
  • La "mancanza" dell'istanza di decisione che consente la definizione del giudizio con decreto di estinzione va intesa come assenza assoluta di richiesta, non come presenza di una richiesta viziata o tardiva.
  • Un'istanza irrituale di decisione non può essere trattata come se non fosse stata proposta, né può determinare automaticamente l'estinzione del giudizio; il procedimento deve comunque proseguire sino all'adunanza collegiale.
  • Nel giudizio di cassazione, il difetto del requisito della nuova procura speciale richiesto per l'istanza di decisione e per gli atti che impongono ulteriore impulso processuale può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • La sanzione pecuniaria prevista per la definizione del ricorso in conformità alla proposta opera nei confronti della parte ricorrente e non del difensore, salvo che la legge disponga diversamente e nei limiti compatibili con la struttura della difesa tecnica.
  • La disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. non introduce una decisione monocratica della Corte di cassazione: la proposta del relatore resta un mero opinamento, mentre la decisione rimane collegiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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