Cassazione Penale, Sentenza n. 31868/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza in quattro motivi: (1) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62-bis c.p.; (2) omessa rideterminazione delle pene accessorie in sede di rinvio, in violazione dell'art.12 d.lgs. n.74/2000; (3) errata quantificazione della confisca/ammontare dell'imposta evasa (calcolo della percentuale del compenso trattenuto dalle società cartiere); (4) illegittima applicazione della confisca diretta riferita all'anno 2010 nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo e ha annullato con rinvio la statuizione relativa alle pene accessorie perché la Corte territoriale non le ha rideterminate in correlazione al diverso quantum della pena principale. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o infondato: il primo motivo è inammissibile per giudicato sulla mancata concessione delle attenuanti generiche; il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché la Corte del rinvio ha esposto i criteri e le prove adottate per la quantificazione; il quarto motivo è inammissibile e manifestamente infondato poiché la confisca diretta per l'anno 2010 è stata ritenuta ammissibile anche in presenza di prescrizione ai sensi del principio che consente la confisca se la responsabilità è stata accertata nei gradi di merito. Quindi annullamento con rinvio limitato alle sole pene accessorie e rigetto/inammissibilità nel resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata per qualificare le censure mosse (lett.b, lett.c, lett.e) e per il vaglio di ammissibilità e merito dei motivi.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione delle attenuanti e tale decisione è ormai assunta a giudicato nella parte non riformata.
la condanna per uno dei delitti previsti dal decreto comporta: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni
Le pene accessorie previste dall'art.12 hanno natura autonoma e devono essere rideterminate in relazione al nuovo ammontare della pena principale; la Corte di rinvio è obbligata a riesaminare e motivare la nuova imposizione delle pene accessorie.
Norma processuale richiamata in tema di confisca per equivalente: la Corte del rinvio ha considerato che l'entità della somma da confiscare dovesse essere quantificata anche in relazione all'anno 2010, applicando la disciplina prevista dall'articolo in relazione alla natura afflittiva della misura.
Richiamato in relazione alla possibilità di disporre la confisca del prezzo o del profitto del reato anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, purché sussista precedente pronuncia di condanna e l'accertamento penale rimanga inalterato nei successivi gradi di giudizio.
Il richiamo al comma secondo, n.1 è usato per spiegare che, anche se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può comunque disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto se sussistono le condizioni normative (pronuncia di condanna precedente e accertamenti sostanziali inalterati).
Massime di principio
- Se in sede di rinvio la pena principale viene rideterminata, la Corte che decide in rinvio ha l'obbligo di rideterminare e motivare anche le pene accessorie in relazione al nuovo quantum della pena principale (art.12 d.lgs.74/2000).
- Le questioni già decise con giudicato di legittimità nelle parti non oggetto di annullamento non possono essere riesaminate nel nuovo giudizio di rinvio (effetto preclusivo del giudicato).
- La confisca diretta del prezzo o del profitto del reato può essere disposta anche quando il reato è estinto per prescrizione, purché vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti sulla responsabilità e sulla natura del bene da confiscare rimangano inalterati nei successivi gradi (principio applicato dalla Cassazione).
- Le censure generiche o tautologiche sulla quantificazione del profitto/imp. evasa sono inammissibili: il giudice deve indicare i criteri probatori adottati e il nesso logico tra elementi acquisiti e risultato della quantificazione.
- In caso di confisca diretta nei confronti di una società rappresentata dall'imputato, va precedentemente accertata l'impossibilità di confiscare direttamente il profitto sulla società per procedere eventualmente alla confisca per equivalente a carico dell'imputato; in esecuzione si verifica l'eventuale incapienza e si attiva la confisca per equivalente.
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