Cassazione Civile, Ordinanza n. 23136/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un Comune, su ricorso di una banca cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica, per ratei scaduti tra dicembre 2012 e gennaio 2014. Il Comune propose opposizione sostenendo di non dovere la somma richiesta o, in subordine, che essa andasse ridotta; il Tribunale accolse solo parzialmente l’opposizione e condannò il Comune al pagamento di una somma inferiore. In appello il Comune censurò la decisione di primo grado, lamentando anche il mancato esame delle integrazioni alla c.t.u. che lo avrebbero indicato come non debitore. La Corte d’appello dichiarò però improcedibile il gravame per tardiva iscrizione a ruolo, negando la rimessione in termini: secondo i giudici territoriali, il difensore, ricevuto l’esito automatico con segnalazione di non conformità del deposito telematico, avrebbe dovuto ripetere subito il deposito senza attendere la successiva comunicazione della cancelleria, e comunque l’istanza di rimessione era tardiva. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si denuncia violazione dell’art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, dell’art. 13 d.m. 44/2011 e dell’art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), mentre gli esiti successivi dei controlli automatici e della cancelleria non possono travolgerne l’efficacia; con il secondo si denuncia violazione dell’art. 153, comma 2, c.p.c., assumendo che il comportamento processuale della parte era stato diligente e che le comunicazioni telematiche erano tra loro contraddittorie, sicché la rimessione in termini andava concessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il deposito telematico dell’atto processuale si perfezioni al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; perciò sono irrilevanti, ai fini della tempestività e del perfezionamento del deposito, sia l’esito dei controlli automatici sia la successiva mancata accettazione da parte della cancelleria. Poiché nel caso concreto la difesa del Comune aveva ricevuto la seconda PEC il 7 dicembre 2018, l’iscrizione a ruolo doveva considerarsi tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012
«Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.»
Il deposito telematico si perfeziona con la seconda PEC; i controlli automatici successivi e la mancata accettazione della cancelleria non incidono sul perfezionamento o sulla tempestività del deposito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che il perfezionamento del deposito dipende dalla ricevuta di avvenuta consegna e non dagli esiti successivi della procedura telematica.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rimessione in termini; la Corte non esamina nel merito il secondo motivo perché assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, il deposito si considera perfezionato al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, poiché con tale momento l’atto entra nella sfera di conoscibilità dell’ufficio giudiziario.
- Gli esiti successivi dei controlli automatici del sistema e la successiva verifica della cancelleria non incidono, di regola, sulla validità e tempestività del deposito già perfezionato.
- Quando la ricevuta di avvenuta consegna è stata regolarmente generata, l’eventuale successivo rifiuto o richiesta di nuovo deposito da parte della cancelleria non può, da solo, far retroagire la tardività dell’atto già depositato.
- In presenza di un deposito telematico già perfezionato, il giudice di merito non può dichiarare improcedibile il gravame per tardiva iscrizione a ruolo sulla base del solo esito negativo successivo della procedura di controllo.
- Se un motivo di ricorso viene accolto e comporta la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti e non necessitano di esame.
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