Cassazione Penale, Sentenza n. 11923/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GIP di Siracusa che aveva applicato la pena concordata (patteggiamento) ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per il reato di rapina. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione per la mancata applicazione di cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), per la qualificazione giuridica del fatto, per l\'appl icazione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena; 2) vizio di motivazione per la mancata conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva (art. 20-bis c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in gran parte, non consentiti dalla legge (art. 448 c.p.p. introdotto dalla legge n. 103/2017) e, comunque, generici. In particolare: le censure relative a presunte cause di proscioglimento, alla valutazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena sono inammissibili ex art. 606, comma 3, c.p.p.; la doglianza sulla errata qualificazione giuridica, pur astrattamente consentita, è stata ritenuta generica e quindi inammissibile. Quanto alla richiesta di conversione in sanzione sostitutiva, la Corte ha ricordato che l\'applicabilità delle sanzioni sostitutive richiede una richiesta del difensore che può essere formulata anche in udienza e, nel caso in esame, la difesa aveva espressamente dichiarato in verbale di non voler rendere condizionante l\'applicazione della pena sostitutiva rispetto al patteggiamento, manifestando quindi rinuncia; la censura è risultata pertanto non conservata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. e ss. (patteggiamento)
Disciplina dell\'applicazione della pena su richiesta delle parti; base giuridica dell\'accordo di cui al procedimento deciso dal GIP.
art. 448 c.p.p. (come modificato dalla legge n. 103/2017, art. 50)
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena mediante patteggiamento ai vizi attinenti all\'espressione della volontà dell\'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all\'erronea qualificazione giuridica del fatto e all\'illegalità della pena o delle misure di sicurezza.
Stabilisce l\'inammissibilità dei motivi di cassazione non consentiti dalla legge; richiamato per escludere motivi relativi a cause di proscioglimento o valutazioni equitative delle attenuanti.
Norme sulle cause di proscioglimento: la loro invocazione in cassazione contro sentenze di patteggiamento è, nel caso concreto, ritenuta non consentita salvo profili particolari che qui non emergono.
art. 20-bis c.p. (sanzioni sostitutive di pene detentive brevi)
Prevede possibilità di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ricordato che la loro applicazione in sede di impugnazione richiede una specifica richiesta dell\'imputato.
art. 95 d.lgs. 150/2022 (disciplina transitoria della riforma Cartabia)
Disciplina transitoria che ha previsto la necessità della richiesta dell\'imputato per l\'esame delle sanzioni sostitutive in sede d\'appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede la domanda del difensore, anche formulabile in udienza.
Norma citata in riferimento alle modalit\' di presentazione di motivi nuovi in appello; la Corte precisa che la richiesta delle sanzioni sostitutive non deve necessariamente formarsi con motivi nuovi ma può essere avanzata in udienza.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento le possibilità di ricorso per cassazione sono limitate: ammissibili soprattutto questioni relative alla volontà dell\'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla errata qualificazione giuridica e all\'illegalit\'a della pena; questioni sulle cause di proscioglimento o su valutazioni equitative delle attenuanti sono in genere inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente generici: censure generiche sulla qualificazione del fatto o sulla motivazione vengono dichiarate inammissibili.
- La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive (art. 20-bis c.p.) deve essere espressa dalla difesa; può essere formulata anche tardivamente in udienza, ma se la difesa dichiara di non voler rendere condizionante tale richiesta rispetto al patteggiamento può essere considerata rinunciata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa per l\'inammissibilità.
- In situazioni simili è fondamentale preservare in modo chiaro e documentato le eventuali istanze (es. richiesta di pena sostitutiva) e formulare motivi di impugnazione specifici e aderenti ai limiti normativi posti per i ricorsi contro patteggiamenti.
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