Cassazione Penale, Sentenza n. 11752/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita, deducendo molteplici vizi: omissione di motivazione sulla querela presentata da soggetto diverso dalla persona offesa; illegittima escussione in istruttoria di un solo teste diverso da quello nella lista; carenza di motivazione riguardo al furto della bicicletta e all'insolvenza fraudolenta fondata sulle dichiarazioni del teste Mazzarella; irregolarità nell'esame testimoniale (contestazioni operate dal giudice anziché dalle parti); valutazione errata dell'attendibilità del teste; mancato riconoscimento dello stato di necessità; omesso esame della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.; mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno; diniego delle circostanze attenuanti generiche; mancata rideterminazione della pena per la condizione di bisogno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato e lo ha respinto. Ha accertato che la querela era formalmente delegata e che la mancata risposta della Corte d'appello non costituiva vizio idoneo all'annullamento; ha ritenuto utilizzabile la deposizione del teste sostitutivo (Mazzarella) perché l'esame è stato ritualmente condotto e pertinente; ha dichiarato inammissibili e/o generici molti dei motivi che si limitavano a riprodurre le censure già svolte in appello senza critica argomentata della motivazione della sentenza impugnata; ha escluso che le presunte irregolarità procedurali (domande del giudice ai testimoni) abbiano determinato nullità o inutilizzabilità della prova; ha confermato la valutazione di merito circa l'elemento materiale e la responsabilità e ha condiviso il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis e delle attenuanti richiesta, richiamando l'entità del danno e i precedenti della condannata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Riferimento alla procedura di procedibilità e alla possibilità per la Corte di Cassazione di esaminare atti processuali: la Corte ha ritenuto valida la delega formale alla presentazione della querela, quindi nessun vizio da sanare.
Disciplina della lista testi: la sostituzione del teste indicato nella lista è ammissibile se l'esame del sostituto è rituale e pertinente rispetto alle circostanze indicate.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio per i motivi di cassazione relativi alla motivazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che si limitano a riprodurre le doglianze d'appello senza una critica specifica e decisiva della sentenza impugnata.
art. 499 e 500 cod. proc. pen.
Riferiti rispetto alle contestazioni in udienza: la Corte ha ritenuto che le domande/contestazioni operate dal giudice non abbiano, di per sé, reso la prova inutilizzabile né generato nullità, salvo che non ricorra una specifica previsione di invalidità.
Norma sulle nullità: la Corte ha affermato che non sussiste nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 per le irregolarità denunciate nell'esame testimoniale.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui l'entità del danno e la personalità della condannata escludono l'applicabilità di tale causa.
Circostanza attenuante (danno di speciale tenuità): la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti oggettivi (ammontare del danno non irrilevante) per riconoscere la diminuente.
Massime di principio
- La deposizione di un teste diverso da quello indicato in lista è utilizzabile se l'esame è rituale e pertinente rispetto agli elementi elencati nella lista; occorre documentare ritualità e pertinenza per contestare questa prova.
- In Cassazione i motivi che si limitano a ripetere le censure d'appello senza una critica argomentata della motivazione della sentenza di merito sono inammissibili o destinati a essere rigettati: il ricorso deve indicare perché il vizio di motivazione è decisivo e come avrebbe dovuto mutare il giudizio.
- La mancata risposta della corte d'appello a ricostruzioni o censure manifestamente infondate non costituisce automaticamente causa di annullamento; l'interesse all'impugnazione viene meno quando il motivo è manifestamente privo di fondamento.
- Le questioni procedurali relative al modo di condurre l'esame testimoniale (es. domande del giudice) non determinano di per sé inutilizzabilità o nullità della prova, salvo che non si configuri una specifica violazione normativa riconducibile a nullità.
- Per ottenere il riconoscimento di cause di non punibilità o attenuanti (es. art. 131‑bis, tenuità del danno, attenuanti generiche) è necessario che risulti dagli atti un quadro probatorio concreto e specifico: argomentazioni vaghe o non supportate da elementi di prova vengono disattese.
- La valutazione della credibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito; il ricorso in Cassazione deve dimostrare in modo preciso e decisivo come le contraddizioni o le discrasie siano tali da compromettere l'intero impianto probatorio.
- Precedenti penali e l'entità del danno costituiscono fattori che possono ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche o della speciale tenuità: queste circostanze devono essere valutate complessivamente nel bilanciamento della pena.
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