Cassazione Civile, Sentenza n. 7982/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'annullamento in autotutela degli atti di irrogazione delle sanzioni; ha compensato tra le parti le spese dell'intero giudizio, ritenendo giusti motivi la modifica del quadro normativo intervenuta nel corso del processo (introduzione dell'art. 15 del d.lgs. n. 158/2015 e parziale abrogazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 471/1997). Decisione resa in Roma il 25 gennaio 2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La banca aveva impugnato provvedimenti di irrogazione di sanzioni fiscali relativi agli anni 2004/2005 e 2006/2007/2008; in primo grado aveva proposto ricorso, in appello la sentenza era stata sfavorevole e la banca ha quindi proposto ricorso per cassazione (sei motivi). Durante il procedimento di cassazione le parti hanno documentato che gli atti di irrogazione delle sanzioni erano stati annullati in autotutela dall'Amministrazione con provvedimento del 21 marzo 2017; il Procuratore Generale ha chiesto in udienza la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
d.lgs. n. 158 del 2015, art. 15
L'introduzione dell'art. 15 è descritta come parte del mutamento normativo intervenuto nel corso del giudizio che ha contribuito alla cessazione della materia del contendere; la Corte ne assume rilievo nel giustificare la compensazione delle spese
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 14
La parziale abrogazione dell'art. 14 è indicata quale elemento del cambiamento normativo intervenuto durante il processo; tale mutamento è richiamato per motivare la compensazione delle spese e il venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio
Richiamato come norma procedurale relativa alle memorie depositate dalle parti in cassazione; attesta l'istruttoria documentale e le deduzioni presentate dalle parti prima dell'udienza
Massime di principio
- Se l'autorità amministrativa annulla in autotutela l'atto impugnato, il giudizio pendente può essere dichiarato cessato per sopravvenuta mancanza dell'oggetto della controversia.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta normalmente l'estinzione del processo senza decisione di merito; le parti non ottengono una pronuncia sul valore sostanziale della controversia.
- In presenza di mutamenti normativi intervenuti nel corso del giudizio (es. introduzione o abrogazione di disposizioni rilevanti), il giudice può ritenere giustificata la compensazione integrale delle spese tra le parti.
- La parte interessata dovrebbe documentare tempestivamente l'annullamento amministrativo e comunicarlo al giudice per ottenere la dichiarazione di estinzione del procedimento; è utile produrre il provvedimento di autotutela in cancelleria e dedurne l'effetto estintivo.
- La cessazione del giudizio per sopravvenuta mancanza dell'oggetto non impedisce alle parti, se interessate, di promuovere nuovi ricorsi o istanze amministrative qualora emergano profili non coperti dall'annullamento amministrativo.
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