Cassazione Penale, Sentenza n. 10916/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, nominato difensore il giorno prima dell'udienza, contestava la decisione della Corte di appello di non concedere il rinvio richiesto per permettere al nuovo difensore di prendere visione degli atti, preparare la difesa e valutare eventuale definizione concordata del procedimento (art. 599-bis c.p.p.). Denunciava violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. e pregiudizio al diritto di difesa, incluso il possibile esercizio di eccezioni (nullità della citazione per irregolare notifica) non potute essere sollevate per mancanza di tempo e accesso al fascicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello che ha negato il rinvio: la facoltà di nominare difensori in qualsiasi momento deve essere bilanciata con il principio di ragionevole durata del processo e non può trasformarsi in strumento per alterare i tempi processuali. Inoltre il precedente difensore aveva già depositato conclusioni scritte e il processo era stato trattato in forma cartolare, sicché l'attività difensiva era stata già esperita. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al reato di evasione; citata in relazione alla sentenza di merito che aveva condannato l'imputato per evasione continuata. Nessuna interpretazione processuale particolare svolta dalla Corte di legittimità nel testo.
Richiamato come norma sulla continuazione o concorso di reati ai fini della determinazione della pena; presente nella motivazione della sentenza di merito, senza specifiche interpretazioni dalla Corte di Cassazione nel ricorso.
Il ricorrente invocava la violazione di questo articolo (diritto di difesa). La Corte ha interpretato la norma alla luce del bilanciamento tra diritto di difesa e ragionevole durata del processo, precisando che la nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza quando l'attività difensiva è già stata sostanzialmente svolta e il meccanismo non può essere strumentalizzato per dilatare i tempi processuali.
Norma sul procedimento di definizione concordata (sanzione concordata). Il ricorrente aveva prospettato la possibilità di definizione concordata; la Corte ha ritenuto che tale possibilità, prospettata genericamente, non giustificasse di per sé un rinvio quando le difese scritte erano già depositate e il rito cartolare era stato accettato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato per giustificare lo svolgimento del procedimento in forma cartolare. La Corte ha sottolineato che, avendo il ricorrente assentito al rito cartolare, l'attività difensiva poteva essere considerata già esperita tramite atti scritti.
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamato come norma che disciplina ulteriormente le modalità di trattazione cartolare introdotte nel periodo emergenziale; ha contribuito alla valutazione che il processo potesse essere trattato senza udienza in presenza e che le conclusioni scritte avessero efficacia difensiva.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al versamento di euro tremila.
Massime di principio
- La nomina tardiva di un nuovo difensore non garantisce automaticamente il diritto al rinvio: il giudice bilancia il diritto di difesa con la ragionevole durata del processo e valuta se l'attività difensiva sia già stata sostanzialmente svolta.
- Se il precedente difensore ha depositato conclusioni scritte e l'imputato ha acconsentito al rito cartolare, l'accesso successivo agli atti da parte di un nuovo difensore è meno idoneo a giustificare un rinvio.
- Per ottenere un rinvio per consentire la preparazione della difesa è utile che la richiesta sia tempestiva, motivata in modo specifico e non puramente generica (ad es. indicando atti da esaminare o questioni concrete da svolgere).
- L'idea di utilizzare nomine e revoche successive per controllare i tempi processuali è contrastata: i tribunali possono negare rinvii che appaiono strumentali a procrastinare il processo.
- Se si intende contestare la validità di atti (es. nullità per irregolare notifica) o proporre una definizione concordata, è preferibile attivarsi per tempo e, quando possibile, formulare le relative richieste in forma scritta e tempestiva, non solo in sede orale dell'udienza imminente.
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