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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02135/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 maggio 2024 in una vicenda qualificata come estorsione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove e vizio di motivazione per travisamento, sostenendo che l'elemento soggettivo del reato non fosse stato correttamente accertato; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura, per come formulata, mirava in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio e che, comunque, non erano stati allegati i verbali delle dichiarazioni asseritamente travisate, né era stata spiegata l'incidenza del preteso travisamento sull'intera tenuta del ragionamento probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), assumendo l'esistenza di un credito nei confronti della persona offesa; la Corte ha osservato che il vizio di motivazione non è utilizzabile per questioni di diritto e che la doglianza era comunque infondata perché il credito vantato non risultava documentato. Con il terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso la tenuità del danno, considerando la somma di 1.000 euro versata dalla persona offesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non deducibile il primo motivo nella parte in cui censurava la valutazione delle prove sotto l'apparente profilo della violazione dell'art. 192 c.p.p., e comunque non scrutinabile il travisamento dedotto per mancanza degli atti necessari e per difetto di specifica incidenza sul ragionamento probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte non consentito e in parte manifestamente infondato, perché la questione attiene a profili di diritto e perché il presunto credito non aveva riscontro documentale. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito sull'entità del danno patrimoniale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    non può essere utilizzato, in cassazione, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova quando manca una specifica sanzione processuale e la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non può essere invocato per eludere i limiti alla deducibilità dei vizi motivazionali e trasformare in violazione di legge una censura sulla valutazione della prova

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è il parametro corretto per denunciare il vizio di motivazione, ma non consente una nuova valutazione del compendio probatorio

  • art. 393 c.p.

    richiamato come possibile diversa qualificazione del fatto; la censura è stata ritenuta infondata perché il presunto credito non era documentato

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; esclusa in ragione dell'entità della somma versata dalla persona offesa

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04

    richiamata per affermare che non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione della prova e che i vizi di motivazione non sono denunciabili con riferimento a questioni di diritto

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito prospettare una violazione dell'art. 192 c.p.p. quando, in realtà, si contesta l'apprezzamento delle prove e si chiede una rivalutazione del merito; il rimedio corretto è il vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Il travisamento della prova è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente gli atti o i verbali rilevanti, li allega al ricorso e dimostra che l'errore investe un punto decisivo tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
  • Le questioni di diritto non possono essere fatte valere sotto forma di vizio motivazionale: se la censura investe la qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deve dedurre una violazione di legge e non un difetto di motivazione.
  • La riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede un effettivo titolo creditorio o comunque un fondamento fattuale non meramente assertivo; in assenza di riscontri documentali la tesi difensiva può essere respinta.
  • Il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è espressione di una valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo e non tramite una diversa lettura dell'entità del pregiudizio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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