Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/05/2017 n. 11671 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi alla presunta plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda. Poiché la società non aveva risposto al questionario dell’Ufficio, il reddito d’impresa era stato rettificato sulla base dei dati raccolti, con conseguente rettifica del reddito di partecipazione del socio. I giudici di merito avevano accolto il ricorso dei contribuenti basandosi sull’annullamento del diniego del condono tombale richiesto dalla società per gli anni 1997-2001 ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della L. n. 289/2002, senza verificare che la decisione sul diniego fosse passata in giudicato. L’Amministrazione ha contestato in Cassazione tale presupposto e l’omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sul condono. In via preliminare, i resistenti hanno eccepito l’inesistenza della notifica del ricorso e chiesto l’integrazione del contraddittorio con l’altro socio, dato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese l’11 dicembre 2001.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inesistenza della notificazione: l’atto era stato comunque indirizzato ai difensori dei contribuenti e la costituzione in giudizio aveva sanato ogni eventuale nullità relativa al luogo della notifica. Ha rilevato che, estinta la società per cancellazione, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci e che il giudizio richiedeva il contraddittorio anche con P.A.; l’integrazione disposta è stata eseguita, ma P.A. non si è costituito. Nel merito, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione: la sentenza sul diniego del condono era stata cassata dalla Cassazione con sentenza n. 7910/2016, che aveva rigettato nel merito il ricorso del contribuente e confermato il diniego. Poiché la decisione impugnata si fondava esclusivamente sul presunto annullamento del diniego e non aveva esaminato gli accertamenti fiscali, la Corte l’ha cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza degli accertamenti e delle sanzioni.

Norme richiamate

  • Artt. 299 e seguenti c.p.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale, sicchè, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss..

    La cancellazione estingue la società e, se avviene durante un giudizio, determina un evento interruttivo secondo la disciplina processuale indicata.

  • Art. 110 c.p.c.

    Ne consegue che, qualora siffatto evento non sia stato fatto constare processualmente nei modi di legge, nondimeno l'eventuale impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve, a pena d'inammissibilità, provenire dai soci o essere nei loro confronti indirizzata, posto che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c. , per effetto della vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

    A seguito dell’estinzione della società, la legittimazione processuale passa automaticamente ai soci. Le impugnazioni devono provenire dai soci o essere indirizzate nei loro confronti; i soci sono litisconsorti necessari, anche se l’evento estintivo non è stato formalizzato nel processo.

  • Art. 149 c.p.c.

    La norma è richiamata per la notificazione postale dell’atto con cui l’Amministrazione ha integrato il contraddittorio nei confronti del socio P.A.; la sentenza dà atto che l’atto è stato notificato il 7 ottobre 2016 e ritirato il 18 ottobre 2016.

  • Art. 295 c.p.c.

    Poichè tale condizione non si era ancora verificata pendendo al tempo il ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 5376/10, avverso detta sentenza, meglio avrebbe dovuto operare il giudice di merito sospendendo la causa ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della controversia sul condono.

    Quando la decisione della controversia dipende da una questione pregiudiziale ancora sub iudice, il giudice deve sospendere il processo in attesa che la controversia pregiudiziale venga definita.

  • Art. 9, comma 3-bis, L. n. 289/2002

    La disposizione è indicata come base del condono tombale richiesto dalla società per gli anni 1997-2001. Nel giudizio separato, il diniego del condono è stato confermato dalla Cassazione; la decisione qui impugnata non poteva quindi fondarsi sul suo presunto annullamento.

Massime di principio

  • Se una decisione tributaria dipende dall’esito di una controversia pregiudiziale ancora pendente, il giudice non dovrebbe trattare come definitivo l’esito non irrevocabile: deve valutare la sospensione necessaria del processo in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale.
  • L’annullamento di un diniego di definizione agevolata o condono, se non è definitivo e viene successivamente cassato, non può costituire il presupposto per annullare gli atti impositivi. Occorre considerare l’esito definitivo della controversia sul condono.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e trasferisce ai soci la legittimazione processuale. In giudizio i soci sono litisconsorti necessari; l’assenza di uno di loro richiede l’integrazione del contraddittorio.
  • Una contestazione della notifica come inesistente non è fondata quando l’atto è stato comunque indirizzato ai difensori della parte, escludendo l’assenza di qualsiasi collegamento con i destinatari; eventuali nullità relative al luogo della notifica possono essere sanate dalla costituzione in giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.