Sentenza n. 550/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ceprano nel procedimento amministrativo iniziato con istanza presentata dalla società ricorrente il 29 ottobre 2024 e non concluso entro il termine indicato dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990; nonché per la condanna - del Comune di Ceprano a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ceprano sull’istanza del 29 ottobre 2024 diretta all’avvio del procedimento per la sistemazione di terreni gravati da uso civico mediante permuta o, in subordine, mutamento di destinazione d’uso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il giudizio già proposto contro il silenzio del Comune di Ceprano, dopo che la precedente sentenza del TAR era stata riformata dal Consiglio di Stato, con riconoscimento della giurisdizione amministrativa e rinvio al giudice di primo grado. La controversia riguarda terreni acquistati o occupati per la realizzazione dell’autostrada e successivamente dichiarati appartenenti al demanio collettivo del Comune. Dopo interlocuzioni con il Comune e la Regione Lazio, la società aveva chiesto al Comune di avviare il procedimento per la sistemazione delle aree mediante permuta ai sensi dell’art. 3, commi 8-bis e 8-ter, l. n. 168/2017 o, in subordine, mediante mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 12 l. n. 1766/1927. Il Comune, costituitosi, ha eccepito l’errata iscrizione a ruolo della riassunzione, la mancata evocazione della Regione Lazio, la necessità di sospendere il giudizio per la pendenza di altra controversia e l’insussistenza del silenzio-inadempimento, sostenendo di avere già avviato le attività necessarie e che la conclusione del procedimento spettasse alla Regione. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato documentazione concernente la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare terreni privati boscati da destinare a uso civico e la successiva approvazione degli esiti, con l’individuazione di cinque manifestazioni di interesse idonee alla regolarizzazione e compensazione delle aree occupate dall’autostrada.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La documentazione depositata dal Comune dimostra che, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha pubblicato un avviso e ne ha approvato gli esiti, ponendo in essere attività qualificabili come significativo avvio del procedimento richiesto dalla società. L’istanza del 29 ottobre 2024 chiedeva infatti l’avvio del procedimento, non la sua conclusione. Inoltre, sia la procedura di permuta prevista dalla l. n. 168/2017 sia quella di mutamento di destinazione d’uso prevista dalla l. n. 1766/1927 implicano una fase istruttoria comunale e una fase decisoria finale di competenza regionale; il Comune non avrebbe quindi potuto concludere autonomamente il procedimento. L’avvenuto avvio dell’istruttoria elimina l’inerzia contestata e rende priva di utilità una pronuncia che ordinasse al Comune di avviare nuovamente il procedimento. Le contestazioni della ricorrente relative alla mancata comunicazione di avvio, alla violazione delle formalità partecipative, all’ubicazione dei terreni e all’assenza di stanziamenti di spesa possono eventualmente essere dedotte contro gli atti adottati, ma non mantengono l’interesse a una pronuncia sul silenzio. Il TAR non ha esaminato le ulteriori eccezioni del Comune né la richiesta di sospensione. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni e per l’esito complessivo del contenzioso.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento entro il termine previsto; la decisione ha ritenuto superata l’inerzia per l’avvenuto avvio del procedimento.
La controversia è stata ricondotta all’azione avverso il silenzio, con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Disciplina l’azione contro il silenzio; la cessazione dell’inerzia determina il venir meno dell’interesse alla decisione.
Ha costituito la base processuale per la riassunzione davanti al giudice di primo grado dopo la riforma della precedente sentenza da parte del Consiglio di Stato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, commi 8-bis e 8-ter, l. n. 168/2017
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione»; «I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute […] hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti»
La procedura consente trasferimenti di diritti di uso civico e permute di terreni irreversibilmente trasformati, ma prevede una fase decisoria di competenza regionale e una fase istruttoria comunale di ricerca di terreni equivalenti.
art. 12 l. n. 1766/1927
È indicato quale base normativa alternativa per il mutamento di destinazione d’uso o la sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, la cui conclusione non è autonomamente rimessa al Comune.
Le eventuali violazioni delle formalità partecipative possono essere fatte valere contro gli atti adottati, ma non incidono sulla sopravvenuta carenza di interesse all’azione contro il silenzio una volta avviato il procedimento.
Massime di principio
- Quando l’azione contro il silenzio è diretta a ottenere l’avvio di un procedimento, l’adozione da parte dell’amministrazione di atti istruttori concretamente orientati a tale avvio elimina l’inerzia contestata e determina la sopravvenuta carenza di interesse, anche se il procedimento non è ancora concluso.
- Se l’istanza del privato chiede soltanto l’avvio del procedimento, il giudice non può ordinare all’amministrazione di concluderlo né imporre l’adozione di un determinato esito, soprattutto quando la decisione finale appartiene a un’amministrazione diversa da quella rimasta inizialmente inerte.
- Gli eventuali vizi degli atti adottati dall’amministrazione dopo la proposizione dell’azione contro il silenzio devono essere contestati mediante impugnazione di tali atti e non conservano, di per sé, l’interesse a ottenere una pronuncia sull’originaria inerzia.
- Nelle procedure di sistemazione di terreni gravati da uso civico mediante permuta o mutamento di destinazione, l’attività comunale di ricerca e individuazione di terreni equivalenti può costituire significativo avvio del procedimento, mentre la fase decisoria finale può spettare alla Regione secondo la disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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