Cassazione Civile, Sentenza n. 2106/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Carpice srl aveva convenuto in giudizio FCA per il rimborso delle spese di bonifica dell'area acquistata da Fiat/ F. Nel processo di appello FCA ha impugnato la condanna al rimborso sollevando 7 mezzi: errore di interpretazione del giudicato esterno (art. 2909 c.c.) sostenendo che il giudicato precedente avesse imputato a Fiat responsabilità limitata all'inquinamento da materiali metalmeccanici; eccezione di applicazione errata delle regole di responsabilità (art. 2055 c.c.), contestazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), censure sulle valutazioni e modalità della CTU e sulle relative questioni di rilevanza probatoria e istruttoria (artt. 112, 193, 194, 115 c.p.c.), e deduzione di omissione di esame di documenti. In sostanza FCA chiedeva l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità e/o l'ammissione di azioni di regresso verso altri soggetti ritenuti autori dei versamenti, denunciando vizi probatori e procedurali negli accertamenti in fatto e nella valutazione della CTU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di FCA. I giudici hanno ritenuto che il giudicato formato nei precedenti gradi aveva accertato responsabilità autonoma di Fiat per attività inquinante durante il periodo di sua proprietà sia per il deposito di materiale metalmeccanico sia per l'omesso controllo che consentì il deposito di rifiuti da terzi; tale accertamento impedisce l'azione di regresso di FCA verso terzi e rende inammissibili molte delle censure fondate su rivalutazioni di fatto. Le doglianze relative alla CTU e alle richieste istruttorie sono state ritenute generiche o attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Sono state confermate le statuizioni di merito e la condanna di FCA al rimborso; il ricorso è stato rigettato e FCA condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamata dalla ricorrente in ordine agli effetti del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto che il giudicato precedente avesse accertato una responsabilità autonoma di Fiat riguardo all'inquinamento verificatosi durante la sua proprietà, perciò l'argomento volto a limitare il giudicato non è stato ritenuto fondato
Norma generale sulla responsabilità extracontrattuale richiamata dalla ricorrente: la Corte osserva che, benché si tratti di responsabilità ex art. 2043, il precedente accertamento ha individuato una responsabilità autonoma della società, impedendo meccanismi di regresso invocati dalla ricorrente
Richiamato in relazione alla presunta parziarietà della responsabilità; la Corte ha rilevato che il giudicato ha accertato una condotta autonoma di Fiat (omissione di controllo e versamenti propri) e dunque non poteva essere ridotta la responsabilità invocando la regola della parziarietà come avrebbe voluto la ricorrente
art. 263 l. 152/2006
Richiamata in tema di azione di rivalsa del proprietario non responsabile dell'inquinamento: la Corte osserva che tale tutela spetta al proprietario non responsabile, mentre FCA è stata ritenuta responsabile e quindi priva del diritto di rivalsa ex tale norma
Norma sull'onere della prova: la Corte ha considerato che molte doglianze di FCA attengono a valutazioni di fatto e non potevano essere rimesse in Cassazione, trattandosi di accertamenti processuali già definiti e sorretti dal giudicato o dalla CTU
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di valutare le risultanze peritali e le prove; la Corte ha ritenuto che le critiche alla CTU non erano specifiche o non attaccavano adeguatamente la motivazione di merito
Riferimento alle modalità di formazione della prova per presunzioni e valutazione del fatto; la Corte non ha accolto le censure sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito
Richiamata nel contesto delle regole probatorie, in relazione alle contestazioni sull'attendibilità e sull'ambito della CTU; la Corte ha ritenuto le contestazioni generiche e quindi inammissibili
Richiamato rispetto all'onere di proporre censure specifiche sui mezzi istruttori e sugli elementi probatori; la Corte ha giudicato le contestazioni della ricorrente non specifiche e pertanto inammissibili
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su questioni di fatto rilevanti (in particolare sulla responsabilità per attività inquinante durante la proprietà) vincola i giudici nei successivi giudizi e limita l'azione di regresso del soggetto già ritenuto responsabile.
- La responsabilità del proprietario per l'inquinamento comprende sia attività attive di deposito sia omissioni di vigilanza che hanno favorito il deposito di rifiuti da terzi: l'accertamento di una condotta autonoma del proprietario impedisce di fatto il diritto di rivalsa verso altri ai sensi della normativa ambientale.
- Le censure che attaccano valutazioni probabilistiche o peritali (CTU) devono essere specifiche e puntuali: osservazioni generiche o non supportate documentalmente sono considerate inammissibili o non valutabili in sede di legittimità.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) impone a chi allega fatti costitutivi o esimenti di produrre elementi concreti; la mancata dimostrazione puntuale conduce al rigetto delle istanze istruttorie e delle domande riconvenzionali prive di prova.
- La qualificazione della responsabilità (autonoma, parziaria o solidale) dipende dagli accertamenti di fatto svolti nei precedenti gradi: chi è già stato giudicato responsabile, anche parzialmente, trova fortemente limitata la possibilità di ottenere azione di regresso verso terzi.
- I giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare la congruità e l'aderenza della CTU ai quesiti: tale valutazione non è facilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Nelle controversie ambientali, è determinante documentare la conoscenza e il comportamento del proprietario durante il periodo di possesso: prova di omissione di controllo o di interventi diretti di deposito rafforza la responsabilità del proprietario.
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