Cassazione Penale, Sentenza n. 2340/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 21/01/2022 che aveva confermato la condanna in primo grado per concorso in abuso d'ufficio (capo B) e la confisca degli immobili per lottizzazione abusiva (capo A). Nel primo motivo deduceva l'inosservanza di varie norme processuali e l'omessa valutazione dei motivi di appello relativi all'insussistenza della lottizzazione abusiva e alla revoca della confisca; nel secondo motivo denunciava errata applicazione degli artt. 110 e 323 c.p. e mancanza di motivazione circa la sua condotta di concorso nel reato imputato al pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul secondo motivo e inammissibile per il resto. Sul primo motivo la Cassazione ha osservato che, pur essendovi stata una omissione della Corte di appello nel non esaminare completamente il capo relativo alla lottizzazione, il ricorrente non era più proprietario degli immobili confiscati e dunque non aveva interesse concreto a ottenere una pronuncia migliore sul punto; perciò il vizio non è stato esaminato in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello circa il concorso del Ferrigni nel reato di abuso d'ufficio: non è sufficiente la mera coincidenza tra la richiesta del privato e l'atto del pubblico ufficiale, occorrono elementi che dimostrino accordo, pressioni o contatti che precedano o accompagnino l'atto. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di cui all'art. 323 c.p. (capo B) e il processo è stato rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di abuso d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello non abbia adeguatamente provato il concorso del privato nell'illecito del pubblico ufficiale
Principio del concorso di persone nel reato; la Corte richiede per l'applicazione elementi probatori che dimostrino accordo, pressioni o altre manifestazioni di collaborazione effettiva tra privato e pubblico ufficiale
artt. 568 comma 4, 579 comma 3, 596 comma 1 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente come violate in relazione all'omessa decisione su punti di appello; la Corte non ha accolto il rilievo per carenza di interesse concreto del ricorrente rispetto alla confisca
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Giurisprudenza secondo cui, in presenza di causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio dovrebbe comunque procedere alla declaratoria della causa estintiva
Massime di principio
- Se il ricorrente non è titolare di un interesse concreto e attuale (ad es. perché ha alienato i beni oggetto di confisca), il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile o non esaminabile il motivo relativo alla restituzione o revoca della confisca
- In caso di reato dichiarato estinto per prescrizione, i vizi di motivazione relativi all'accertamento fatto sul merito possono risultare irrilevanti in Cassazione se comunque il giudice del rinvio dovrà dichiarare l'estinzione
- Per affermare il concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio è necessario provare elementi che indichino un accordo, pressioni o una collaborazione effettiva con il pubblico ufficiale; la mera coincidenza tra la richiesta del privato e l'adozione dell'atto da parte del pubblico ufficiale non è sufficiente
- Se la Corte di appello omette di decidere su punti inclusi nell'impugnazione successivamente rinnovata dopo un annullamento, la Cassazione può disporre l'annullamento parziale con rinvio affinché la questione venga riesaminata
- Quando si impugna una confisca, è fondamentale dimostrare un interesse processuale e sostanziale attuale per ottenere che la questione sia esaminata in Cassazione
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