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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32758/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio che, nell'ambito dell'opposizione al sequestro conservativo su conto corrente, aveva disposto il dissequestro parziale di una somma (euro 24,28). La difesa ha articolato tre censure: 1) violazione procedurale per presunta mutatio libelli operata dal P.M. in udienza (artt. 667, comma 4, e 666 c.p.p.); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al calcolo della quota sequestrabile, con riferimento alla distinzione tra somme di natura previdenziale (pensioni) e altre entrate e alla metodologia adottata dal P.M. per imputare ai trattamenti pensionistici solo una percentuale delle somme presenti sul conto; 3) violazione/erronea applicazione di norme che tutelano le pensioni (art. 545 c.p.c., artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180/1950) sostenendo che le somme accreditate a titolo di pensione e anteriori al vincolo sarebbero sequestrabili solo per l'eccedenza rispetto al triplo dell'assegno sociale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e non individuata con precisione (nessuna prova di mutatio libelli e nessuna eccezione tempestiva in sede di merito). Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Busto Arsizio congrua e plausibile: il giudice dell'esecuzione ha distinto le somme di natura previdenziale da altre entrate e, valutando il rapporto quantitativo tra esse, ha concluso che solo circa il 5,51% del saldo era vincolato dalla disciplina protettiva; pertanto la porzione di denaro riconducibile a pensioni è stata trattata conformemente alla legge. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che l'art. 545, comma 8, c.p.c. è stato rispettato dal giudice di merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • artt. 676, 667 comma 4, 666 cod. proc. pen.

    Norme che regolano la procedura per i provvedimenti relativi all'esecuzione e alle opposizioni: richiamate come base procedurale dell'ordinanza impugnata. La Corte ha osservato che la doglianza processuale non è stata adeguatamente specificata.

  • art. 321 comma 2-bis cod. proc. pen. e art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme attinenti alla gestione degli atti nel processo penale e alle disposizioni transitorie/organizzative: richiamate dalla difesa nella contestazione di interpretazioni procedurali; la Corte non ha rilevato errori applicativi tali da rendere il ricorso ammissibile.

  • artt. 1 e 2 d.P.R. n. 180/1950

    Disposizioni che tutelano alcune prestazioni previdenziali (assegni e pensioni) dall'azione esecutiva; la Corte e il giudice di merito hanno considerato tali versamenti nella determinazione della quota protetta, ma le hanno applicate proporzionalmente solo alla parte dei versamenti effettivamente riconducibile a trattamenti previdenziali.

  • art. 545 cod. proc. civ. (in particolare comma 8)

    Norma che stabilisce limiti alla confisca e ai vincoli su somme destinate al sostentamento (inclusi trattamenti previdenziali): il giudice dell'esecuzione ha applicato questa disposizione escludendo la confiscabilità, salvo nei limiti consentiti dalla legge; la Corte ha ritenuto che tale disposizione sia stata rispettata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e le sanzioni pecuniarie: la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sezioni unite, 7 luglio 2022, n. 26252

    Riferimento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale e dalla Corte per l'affermazione che le disposizioni civili di tutela (art. 545 c.p.c.) possono avere efficacia anche rispetto all'operatività di provvedimenti ablativi di carattere penale; utilizzato a supporto dell'interpretazione restrittiva della confiscabilità delle somme di natura previdenziale.

Massime di principio

  • Le contestazioni procedurali (es. mutatio libelli) devono essere specificamente documentate e tempestivamente eccepite: censure generiche finiscono per essere ritenute inammissibili.
  • Nel sindacare il sequestro di somme su conto corrente il giudice dell'esecuzione valuta la natura e l'origine dei versamenti: se sul conto confluiscono sia prestazioni previdenziali protette sia altre entrate, il giudice può determinare e applicare la tutela solo alla quota proporzionalmente riconducibile alle pensioni.
  • Le tutele previste dal d.P.R. n. 180/1950 e dall'art. 545 c.p.c. limitano la confiscabilità delle somme di natura previdenziale; è necessario calcolare con criteri documentali quale parte del saldo è effettivamente 'protetta'.
  • La semplice allegazione di contraddittorietà della motivazione non è sufficiente: l'impugnante deve indicare con precisione dove risiedono le contraddizioni o l'errore di diritto.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni (anche somme a favore della Cassa delle ammende), quindi è necessaria una valutazione preventiva rigorosa della fondatezza delle doglianze.

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