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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7245/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'1/7/2024 che, nell'ambito dell'istanza di applicazione dell'art. 81 cod. pen. (continuazione) tra plurime condanne, ha: 1) riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 1), 2), 4) e 5) ma non per la sentenza sub 3) (lesioni personali commesse in carcere); 2) determinato aumenti distinti per i reati satellite (in particolare applicando un aumento per il capo 24 della sentenza 2159/2022 ritenuto dalla difesa disomogeneo). I motivi di ricorso denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge (art. 81 cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen.) per la mancata o insufficiente motivazione sugli aumenti e per il mancato riconoscimento della continuazione per le lesioni, che la difesa riteneva parte dello stesso disegno criminoso collegato alla partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo motivo ha ritenuto congrua la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha giustificato l'aumento relativo al capo 24 come manifestazione dell'avvio della delocalizzazione dell'attivita criminosa di matrice 'ndranghetistica nel Veneto; sul secondo motivo ha confermato che le lesioni personali commesse in carcere rappresentano un impulso estemporaneo e non sono riconducibili a una programmazione unitaria originaria, anche alla luce del consistente intervallo temporale rispetto all'inizio del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: richiede l'esistenza di un'unica programmazione criminosa sin dall'origine; il giudice deve valutare tempi, modalita e altri indici e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola il ricorso per cassazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; utilizzata per censurare vizi di motivazione o violazioni di legge dell'ordinanza impugnata.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio secondo cui, in caso di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite.

  • Giurisprudenza su continuità (es. Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)

    Elenca gli 'indici rivelatori' dell'unicità del disegno criminoso (ridotta distanza temporale, modalita concrete, omogeneità del bene tutelato, condizioni di tempo e luogo) e chiarisce che la sola reiterazione o appartenenza a sodalizio non sono sufficenti.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma relativa a fattispecie tributarie menzionata tra i reati oggetto delle sentenze concatenate; non centrale nella decisione sulla applicabilità della continuazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. occorre dimostrare, con riferimento a tempi, modalita e finalita, l'esistenza di una programmazione unitaria iniziale: la mera appartenenza a un sodalizio o la reiterazione di reati non basta.
  • Il giudice deve motivare distintamente gli aumenti relativi ai reati satellite; una motivazione che colleghi l'aumento a fatto significativo (es. delocalizzazione dell'attivita criminale) è idonea se adeguatamente spiegata.
  • Un lungo intervallo temporale tra i fatti e la commissione di un reato in contesto imprevedibile (es. durante una detenzione) sono indici che orientano verso l'esclusione della continuazione, qualificando l'evento come impulso estemporaneo.
  • Nelle impugnazioni bisogna concentrarsi su elementi fattuali concreti che colleghino le condotte (cronologia, modalita operative omogenee, scopo comune): le censure generiche sulla disomogeneita degli aumenti o sull'appartenenza al sodalizio sono deboli se il giudice ha fornito motivazione logica.
  • Il rigore formale della motivazione è rilevante: l'omessa o insufficiente esplicitazione del criterio di calcolo degli aumenti può costituire motivo di annullamento se realmente carente, ma non se la decisione contiene spiegazioni plausibili e riferite a fatti concreti.

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